ACCEDI
Lunedì, 1 settembre 2025 - Aggiornato alle 6.00

NOTIZIE IN BREVE

Procedura di infrazione per le limitazioni al regime forfetario per i non residenti

/ REDAZIONE

Venerdì, 18 luglio 2025

x
STAMPA

Nell’ambito del regime forfetario, alla lettera b) dell’art. 1 comma 57 della L. 190/2014 è contemplata una causa di esclusione per i soggetti non residenti. Una parziale deroga è prevista in favore dei residenti:
- in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo;
- a condizione che producano nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto.

Rispetto a questa limitazione al ricorso al regime forfetario, la Commissione europea ha avviato una procedura di infrazione inviando una lettera di costituzione in mora all’Italia per il mancato allineamento del regime forfetario con l’art. 49 del TFUE che vieta le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro dell’Ue nel territorio di un altro Stato membro.

Di fatto, come indicato dall’Agenzia delle Entrate stessa, un soggetto non residente può essere considerato nella medesima situazione di un soggetto residente, con conseguente parità di trattamento ai fini dell’accesso al regime forfetario, solo se risiede in un Paese dell’Unione europea ovvero in un Paese dello Spazio economico europeo - SEE e produce in Italia, in qualità di Stato fonte, la maggior parte del suo reddito complessivamente prodotto (almeno il 75%).

I soggetti non residenti che non soddisfano queste condizioni non possono far altro che applicare il regime ordinario con oneri, amministrativi e fiscali, più gravosi.
Entro due mesi dalla lettera di costituzione in mora, potrà essere fornita risposta o rimedio alla carenza segnalata dalla Commissione, diversamente la stessa potrà emettere un parere motivato.

TORNA SU