Opzione per l’IVA nella logistica a partire da domani
Approvato il modello per la comunicazione con i dati del committente e del prestatore
Da domani, 30 luglio 2025, committenti e prestatori che operano nel settore del trasporto merci e della logistica avranno la possibilità di optare per l’assolvimento dell’IVA da parte del committente del servizio.
Con il provvedimento n. 309107 del direttore dell’Agenzia delle Entrate di ieri, sono state infatti emanate le regole attuative del regime speciale di assolvimento dell’IVA da parte del committente, introdotto dalla legge di bilancio 2025 (art. 1 comma 59 ss. della L. 207/2024), nelle more dell’introduzione del meccanismo del reverse charge (il quale attende il benestare della Commissione europea).
La disciplina, di natura opzionale, prevede che il pagamento dell’IVA dovuta sulle prestazioni di servizi effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati sia effettuato dal committente in nome e per conto del prestatore (solidalmente responsabile per l’imposta dovuta).
Si tratta delle prestazioni rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione di merci e prestazioni di servizi di logistica.
L’esercizio dell’opzione avviene con l’invio dell’apposito modello approvato dall’Agenzia delle Entrate. L’opzione ha, quindi, durata triennale e si considera esercitata dalla data in cui la comunicazione è trasmessa telematicamente all’Agenzia.
Considerata la durata triennale, resta ancora da comprendere quale potrà essere il regime transitorio nel caso di autorizzazione del meccanismo del reverse charge ex art. 17 comma 6 lett. a-quinquies), di natura obbligatoria e gravante sulle medesime operazioni (sul tema, si veda la circ. Assonime n. 17/2025).
Con il provvedimento di ieri, in particolare, è stato approvato il modello (con le relative istruzioni) mediante il quale committente e prestatore esercitano, indicando il proprio codice fiscale, l’opzione per il regime speciale di assolvimento dell’IVA. Sono anche individuate la reperibilità e le modalità di presentazione del modello, nonché le modalità di consultazione dello stesso.
La trasmissione telematica della comunicazione è effettuata, come detto, a decorrere dal 30 luglio 2025 secondo le modalità usuali dei canali telematici dell’Agenzia delle Entrate.
Per l’invio della comunicazione, ci si avvale del software denominato “ReverseChargeLogistica”, disponibile gratuitamente sul sito dell’Agenzia.
Il modello si caratterizza per:
- un frontespizio in cui, oltre ai dati di committente e prestatore e del dichiarante (se diverso dal committente), deve essere apposta la firma e viene attestato l’esercizio dell’opzione (con una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex art. 47 del DPR 445/2000);
- un Quadro A, ove riportare i dati del contratto per il quale è esercitata l’opzione (sezione I), compilando più moduli nel caso di più contratti tra le stesse parti, nonché l’eventuale affidamento della prestazione a subappaltatori o consorziati (sezione II) e i dati relativi ai luoghi in cui si prevede l’esecuzione della prestazione oggetto del contratto (sezione III).
Con riferimento al contratto, occorre indicare la “Data stipula” (che può essere anteriore alla data di invio della comunicazione), la “Data inizio” e la “Data fine”.
È consentito correggere i dati di una comunicazione già trasmessa inviando una comunicazione correttiva, la quale sostituisce integralmente la precedente. Non è possibile rettificare opzioni esercitate e comunicate, ma unicamente correggere eventuali dati errati riferiti a tali opzioni.
Si rammenta che, secondo la disciplina ex art. 1 comma 59 ss. della L. 207/2024, la fattura è comunque emessa dal prestatore di servizi, ai sensi dell’art. 21 del DPR 633/72.
Il versamento dell’IVA, da parte del committente, avviene mediante F24, senza possibilità di compensazione, entro il giorno 16 del mese successivo alla data di emissione della fattura da parte del prestatore. Il codice tributo da utilizzare per versare l’imposta è “6045” ed è stato istituito dalla ris. Agenzia delle Entrate n. 47 di ieri, ove sono fornite anche le istruzioni per la compilazione del modello F24.
Il provvedimento (§ 2.3 e 2.4) stabilisce che l’opzione può essere esercitata anche nei rapporti tra i subappaltatori e che l’esercizio dell’opzione in uno qualsiasi dei rapporti tra subappaltante e subappaltatore prescinde dall’esercizio della medesima nel rapporto tra committente e primo appaltatore.
Si specifica che, per ciascuno dei rapporti di cui sopra per i quali viene esercitata l’opzione, si presenta un’autonoma comunicazione (in tal caso per “committente” s’intende il soggetto subappaltante e per “prestatore” s’intende il subappaltatore).
Il provvedimento anticipa, dunque, la legge di conversione del DL 84/2025 (atteso oggi all’esame del Senato), il cui art. 9 ha espressamente stabilito che l’opzione per prevedere il versamento dell’IVA da parte del committente possa essere esercitata anche “da tutti i soggetti che intervengono nella catena dei subappalti” (si veda “Reverse charge anche per appalti e subappalti nel trasporto merci” del 16 giugno 2025).
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