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Niente rimborso della sostitutiva agli eredi del defunto che ha rivalutato

/ REDAZIONE

Mercoledì, 30 luglio 2025

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Con riferimento alla normativa sulla rideterminazione del valore di acquisto dei terreni edificabili di cui agli artt. 5 e 7 della L. 448/2001, è già stato chiarito che gli eredi del contribuente che ha effettuato la rivalutazione non hanno diritto al rimborso, ove abbiano proceduto a una seconda rivalutazione e al versamento dell’imposta, in quanto non sono divenuti titolari del diritto al rimborso di quanto versato con la prima rivalutazione da parte del de cuius. Tale diritto, infatti, sorge eventualmente solo a seguito di una seconda rivalutazione fatta dal contribuente che si trovi ancora nel possesso dei beni.
Lo ribadisce la Suprema Corte, con l’ordinanza n. 21713 depositata il 28 luglio 2025, riprendendo quanto già affermato dalla Cassazione 9 novembre 2023 n. 31263.

Infatti, sebbene in linea generale la successione mortis causa a titolo universale comporti il subentro degli eredi (accettanti senza beneficio di inventario) in tutte le posizioni giuridiche soggettive sia attive che passive del de cuius, nella fattispecie oggetto di causa, tuttavia “gli eredi non sono divenuti titolari del diritto al rimborso di quanto versato con la prima rivalutazione, perché quest’ultimo sorge eventualmente solo a seguito di una seconda rivalutazione operata dallo stesso contribuente che si trovi ancora nel possesso del bene”.

In partica – conclude la Corte – “gli eredi sono divenuti titolari solo delle partecipazioni affrancate dal de cuius”, mentre con la seconda rivalutazione è sorta una nuova obbligazione tributaria in capo a soggetti diversi. Quindi, “solo il soggetto che abbia già versato l’imposta relativa alla prima rivalutazione può chiederne il rimborso, ove non si sia avvalso della possibilità di detrarla dal tributo dovuto per una nuova rivalutazione che egli stesso abbia effettuato dei titoli che siano rimasti sempre in suo possesso” (Cass. 4 aprile 2019 n. 9431).

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