Consecutio tra procedure se lo stato di dissesto è unitario
Il fattore temporale rileva solo se l’intervallo è irragionevole
All’apertura del concorso, ai crediti dei professionisti che hanno assistito il debitore per la presentazione della domanda di concordato preventivo, nonché del deposito della relativa proposta e del piano, è riconosciuta la prededuzione nei limiti del 75% del credito accertato (art. 6 comma 1 lett. c) del DLgs. 14/2019); la restante parte, invece, gode del privilegio ex art. 2751-bis n. 2 c.c.
È necessario, innanzitutto, che il credito sia sorto “in funzione” del compimento della specifica attività indicata: presentazione della domanda, deposito della proposta e del piano; inoltre, occorre che vi sia stata l’apertura della procedura di concordato preventivo ai sensi dell’art. 47 del DLgs. 14/2019.
Ai sensi dell’art. 6 comma 2 del DLgs. 14/2019 il riconoscimento ...
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