Verifiche preliminari in vista dell’adesione al CPB 2025-2026
Necessario prestare attenzione a requisiti di accesso e cause di esclusione
I contribuenti che intendono aderire, entro il prossimo 30 settembre, al CPB 2025-2026 devono effettuare alcune valutazioni preliminari, per verificare l’effettiva possibilità di applicare tale istituto; l’accesso è infatti subordinato al rispetto di diversi requisiti, da certificare all’interno del modello CPB 2025-2026.
Preliminarmente, può essere utile rilevare che i soggetti che hanno aderito al CPB 2024-2025, e non sono nel frattempo incorsi in ipotesi di cessazione o decadenza, quest’anno non possono optare per l’applicazione del CPB 2025-2026; per tali contribuenti l’appuntamento con il modello CPB è rinviato al prossimo anno, in cui saranno chiamati a valutare l’opportunità di rinnovare il CPB per il biennio 2026-2027.
Diversamente, i soggetti che non hanno aderito al CPB lo scorso anno, o che ne sono successivamente decaduti o cessati, possono optare per il CPB 2025-2026, al ricorrere delle condizioni richieste; in merito, si ricorda che sono interessati dall’applicazione del CPB solo i soggetti a cui concretamente si applicano gli ISA.
Di conseguenza, l’accesso al concordato preventivo biennale è precluso se:
- per l’attività svolta non è stato approvato un ISA;
- per l’attività svolta è stato approvato un ISA, ma ricorre una causa di esclusione.
In altre parole, per aderire al concordato preventivo 2025-2026, occorre essere tenuti ad allegare al modello REDDITI 2025 la comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli ISA in assenza di cause di esclusione per il periodo d’imposta 2024.
Il concordato preventivo biennale non è applicabile se il soggetto ISA ha debiti per tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate o debiti contributivi definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione; relativamente al CPB 2025-2026, i debiti che precludono l’adesione al concordato sono tutti quelli che risultano definitivi alla data del 31 dicembre 2024.
L’adesione al CPB è tuttavia consentita se, entro il 30 settembre (termine per l’accettazione della proposta) il contribuente ha estinto i citati debiti, a condizione che l’ammontare complessivo e cumulativo del debito residuo, compresi interessi e sanzioni, sia inferiore alla soglia di 5.000 euro.
Ai fini dell’accesso al concordato preventivo biennale è inoltre necessario tenere conto di diverse cause di esclusione, individuate dall’art. 11 del DLgs. 13/2024; tra le altre, si segnala la disposizione di cui alla lett. b-bis), che impedisce l’applicazione del CPB 2025-2026 ai contribuenti che nel 2024 hanno conseguito, nell’esercizio di attività di impresa o di arti e professioni, redditi o quote di redditi, comunque denominati:
- in tutto o in parte esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile;
- in misura superiore al 40% del reddito d’impresa o di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni.
L’ampia formulazione della norma, che fa riferimento a quote di redditi, poteva indurre ad includere nella causa di esclusione anche i componenti reddituali per i quali è previsto un regime di esenzione o detassazione; tuttavia, tale lettura è stata esclusa, sulla base dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate relativamente a singole casistiche.
In particolare, ai fini del raggiungimento della soglia del 40%, concorrono solo i redditi esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile in forza di disposizioni agevolative riguardanti specifiche attività; al contrario, non rilevano le componenti di reddito, come, ad esempio:
- le plusvalenze pex derivanti dalla cessione delle partecipazioni d’impresa;
- i dividendi percepiti nell’esercizio dell’attività d’impresa.
Tra le cause di esclusione, si ricorda anche quella individuata dalla lett. b-quater), che rende inapplicabile il CPB 2025-2026 nei confronti delle società o enti che nel 2025 sono interessati da operazioni di fusione, scissione, conferimento o modifica della compagine sociale in aumento, salvo il caso del subentro di due o più eredi (tale fattispecie rileva solo per società o associazioni di cui all’art. 5 del TUIR); relativamente al conferimento, l’art. 10 del DLgs. 81/2025 ha chiarito, attraverso una norma di interpretazione autentica, che le operazioni rilevanti sono solo quelle aventi per oggetto un’azienda o un ramo d’azienda. Di conseguenza, ai fini dell’esclusione dal CPB non rilevano i conferimenti di denaro e/o di partecipazioni.
In fase di adesione al CPB 2025-2026 si dovrà inoltre tenere conto della nuova causa di esclusione di cui alle nuove lettere b-quinquies) e b-sexies), introdotte dal DLgs. 81/2025, relativa ai professionisti che partecipano in associazioni professionali/società tra professionisti/società tra avvocati; in particolare, a partire dalle opzioni perfezionate dallo scorso 13 giugno, il CPB è applicabile solo se tale scelta viene condivisa sia da tutti i professionisti soci o associati, sia dalla relativa associazione o società professionale (si veda “Per il professionista adesione al CPB 2025-2026 subordinata” del 4 agosto 2025).
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