Non dovuta l’IVA richiesta in eccesso a consumatori finali
L’assunto non vale se il cliente è un soggetto passivo che non può detrarre l’imposta
L’IVA richiesta in eccesso a un consumatore finale non è dovuta dal cedente o prestatore, non verificandosi il rischio di perdita del gettito fiscale.
Va tuttavia considerato che possono essere qualificate come “consumatori finali” unicamente le persone “che non sono soggetti passivi”. Non rientrano in tale nozione i soggetti passivi che, in una determinata circostanza, non possono esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta.
Sono questi due dei principi statuiti dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea nella sentenza depositata ieri, 1° agosto 2025, e relativa alla causa C-794/23.
Il caso riguarda una società di diritto austriaco che gestisce un parco giochi e che ha assoggettato i biglietti di ingresso a un’aliquota IVA superiore a quella, ...
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