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Giovedì, 7 agosto 2025 - Aggiornato alle 6.00

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Espropriazione e confisca si collocano su piani diversi

/ REDAZIONE

Giovedì, 7 agosto 2025

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La Cassazione, nella sentenza n. 28978, depositata ieri, ha precisato che, in tema di reati tributari, il limite alla espropriazione previsto dall’art. 76 comma 1 lett. a) del DPR 602/73 ha ad oggetto i soli debiti erariali, concerne l’unico bene immobile del quale l’esecutato abbia la disponibilità e presuppone che lo stesso non sia di lusso e sia destinato a sua abitazione.
Di conseguenza, esso non opera – anche laddove l’immobile sia adibito a prima casa dell’esecutato – nell’ipotesi in cui esistano altri immobili di sua proprietà. A ciò deve aggiungersi che il limite in questione non preclude l’adozione della confisca penale, sia essa diretta o per equivalente.

Inoltre, sebbene debba convenirsi sul fatto che, non essendo l’immobile avente le predette caratteristiche suscettibile di essere pignorato (e, pertanto, non costituendo esso la garanzia generica per l’adempimento delle obbligazioni tributarie del suo proprietario), la sua alienazione, sebbene simulata o comunque fraudolenta, non andando concretamente a incidere sulla effettiva possibilità per l’esattore delle imposte di coltivare proficuamente l’azione esecutiva avente a oggetto tale bene, non è condotta idonea a integrare la fattispecie di cui all’art. 11 del DLgs. 74/2000, ciò non toglie che vada confermata la astratta confiscabilità per equivalente dell’immobile, non ostando a ciò la sua non pignorabilità.

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