Soggetti che aderiscono al CPB ammessi all’IRES premiale
La Relazione al DM 8 agosto 2025 chiarisce che l’agevolazione si applica sul reddito concordato
In merito all’ambito soggettivo di applicazione dell’IRES premiale, possono fruire dell’agevolazione i soli soggetti IRES (il beneficio, infatti, non riguarda le società personali), anche se sono previste alcune esclusioni.
L’art. 1 comma 436 della L. 207/2024 fa riferimento, in particolare, alle società e agli enti di cui all’art. 73 comma 1 lett. a), b) e d) del TUIR.
Pertanto, come definito dall’art. 3 del DM 8 agosto 2025, la tassazione agevolata può essere applicata da:
- società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata;
- società cooperative e di mutua assicurazione;
- società europee di cui al regolamento 2157/2001 e società cooperative europee di cui al regolamento 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato;
- enti pubblici e privati, diversi dalle società, aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di un’attività commerciale e soggetti equiparati, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali;
- società ed enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato con stabile organizzazione in Italia.
Come precisato dalla Relazione illustrativa al citato DM, sono inclusi anche gli intermediari finanziari che applicano l’aliquota IRES con un’addizionale di 3,5 punti percentuali ai sensi dell’art. 1 comma 65 della L. 28 dicembre 2015 n. 208.
Gli enti non commerciali di cui all’art. 73 comma 1 lett. c) del TUIR rientrano nell’ambito di applicazione della riduzione dell’aliquota IRES limitatamente al reddito d’impresa derivante dall’attività commerciale da essi eventualmente svolta.
Per espressa previsione, la riduzione dell’aliquota non si applica a società ed enti che nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 (2025, per i soggetti “solari”):
- sono in liquidazione ordinaria, assoggettati a procedure concorsuali di natura liquidatoria;
- determinano il proprio reddito imponibile, anche parzialmente, sulla base di regimi forfetari.
In relazione a tale ultimo punto, la Relazione illustrativa al DM 8 agosto 2025 afferma che si tratta, ad esempio, di:
- società che svolgono le attività per le quali hanno esercitato l’opzione di cui all’art. 155 del TUIR (c.d. “Tonnage tax”);
- società agricole (società a responsabilità limitata e società cooperative) che hanno optato, ai sensi dell’art. 1 comma 1093 della L. 296/2006, per la determinazione del reddito in base alla rendita catastale;
- società c.d. “non operative” ai sensi dell’art. 30 della L. 23 dicembre 1994 n. 724;
- enti non commerciali che applicano il regime di contabilità semplificata ai sensi dell’art. 18 del DPR 600/73 (e, in virtù di ciò, usufruiscono del regime forfetario di cui all’art. 145 del TUIR).
Sono inoltre esclusi, ai sensi dell’art. 3 comma 3 lett. b) del DM 8 agosto 2025, in ogni caso, i soggetti che nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024 applicano il regime di contabilità semplificata.
La Relazione illustrativa al DM 8 agosto 2025 precisa inoltre che ai soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale, di cui agli artt. da 6 a 37 del DLgs. 12 febbraio 2024 n. 13, spetta la riduzione dell’aliquota IRES da applicare sul reddito concordato, non essendo, tale ultima modalità di determinazione del reddito, assimilabile a un regime forfetario.
Viene altresì precisato che per i soggetti che, aderendo al CPB, optano per l’imposta sostitutiva di cui all’art. 20-bis del DLgs. n. 13/2024 sul reddito incrementale concordato, la riduzione dell’aliquota IRES, in presenza dei requisiti previsti, si applica solo alla quota di imponibile assoggettata all’aliquota IRES di cui all’art. 77 del TUIR.
In altri termini, la riduzione dell’IRES sarebbe applicabile soltanto alla quota di reddito d’impresa imponibile che sconta l’aliquota ordinaria del 24%.
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