I beneficiari dell’Adi non possono fruire della «Carta Dedicata a te»
Con il messaggio n. 2519 di ieri, 1° settembre, l’INPS, facendo seguito alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DM 30 luglio 2025, ha fornito indicazioni operative sulla nuova misura di sostegno denominata “Carta Dedicata a te”, introdotta a vantaggio dei nuclei familiari in stato di bisogno e finalizzata all’acquisto di beni alimentari di prima necessità.
Si ricorda che i beneficiari della misura in esame, che non devono presentare domanda, sono i cittadini appartenenti ai nuclei familiari, residenti nel territorio italiano, in possesso, alla data di pubblicazione del sopra menzionato decreto, dei seguenti requisiti:
- iscrizione di tutti i componenti del nucleo nell’anagrafe della popolazione residente (anagrafe comunale);
- titolarità di una certificazione ISEE, in corso di validità, con indicatore non superiore a 15.000 euro annui.
L’INPS sottolinea, poi, che il contributo non è riconosciuto ai nuclei familiari nei quali, alla data di entrata in vigore del decreto, ci sia almeno un componente che percepisce:
- l’assegno di inclusione (Adi), il reddito di cittadinanza, la Carta acquisti o qualsiasi altra misura di inclusione sociale o sostegno alla povertà che preveda l’erogazione di un sussidio economico di livello nazionale, regionale o comunale;
- la NASpI, la DIS-COLL, l’indennità di mobilità, i fondi di solidarietà per l’integrazione del reddito, la cassa integrazione guadagni (CIG) o qualsivoglia forma di integrazione salariale o di sostegno nel caso di disoccupazione involontaria, erogata dallo Stato.
Da ultimo, si rileva come ogni famiglia possa ricevere un solo contributo pari a 500 euro complessivi e che, come anticipato, detto contributo sia destinato all’acquisto di beni alimentari di prima necessità, con esclusione di qualsiasi tipologia di bevanda alcolica.
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