Reintegrazione «attenuata» con patto di prova nullo
Secondo la Cassazione con la nullità si ricade nell’ipotesi di insussistenza del fatto materiale
Il recesso disposto per il mancato superamento di un patto di prova geneticamente nullo configura un’ipotesi di licenziamento privo di giustificazione per insussistenza del fatto, per cui trova applicazione la tutela reintegratoria di cui al secondo comma dell’art. 3 del DLgs. 23/2015.
In tal senso si è pronunciata la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24202/2025, nell’ambito di una controversia vertente sull’accertamento della nullità di un patto di prova con durata di sei mesi – stipulato da una lavoratrice contestualmente al contratto di lavoro – e sulla conseguente verifica dell’illegittimità del licenziamento intimato nel corso di detto periodo.
Già la Corte d’appello aveva dichiarato la nullità del patto di prova, annullando il licenziamento e condannando ...
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