Non risponde il notaio che non annota il fondo patrimoniale se c’è solo pericolo di danno
Occorre dimostrare l’effettiva diminuzione del patrimonio come conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento
Il notaio che non annota l’atto costitutivo del fondo patrimoniale a margine dell’atto di matrimonio non è responsabile se tale condotta ha generato solo un pericolo di diminuzione patrimoniale e non un danno attuale.
Questo è il principio espresso dall’ordinanza della Corte di Cassazione n. 24344 del 1° settembre 2025, relativa a una richiesta di risarcimento di 500.000 euro avanzata da due coniugi nei confronti del notaio che aveva rogato l’atto costitutivo del fondo patrimoniale, senza annotarlo all’atto di matrimonio.
In particolare, i coniugi rilevavano che, a causa dell’inadempimento del professionista, la banca, di cui il marito era debitore per più di 2 milioni di euro, aveva iscritto ipoteca giudiziale su tutti gli immobili conferiti in fondo patrimoniale, ...
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