Nuovi requisiti per la riduzione o l’esonero della garanzia in Dogana
Un apposito provvedimento attuativo definisce le condizioni
L’Agenzia delle Dogane, con la determinazione n. 562593 del 1° settembre 2025, pubblicata ieri, ha stabilito le condizioni per la concessione della riduzione o dell’esenzione dell’importo della garanzia per i diritti doganali. Sul tema, ieri è stata diffusa anche la circolare n. 23, a commento della determinazione medesima.
Si ricorda che a partire dal 4 ottobre 2024, il DLgs. 141/2024, recante le disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Ue (DNC), ha abrogato il previgente DPR 43/73 (TULD) e, con esso, l’art. 90. Tale norma, in particolare, consentiva all’Amministrazione doganale di concedere, alle ditte di notoria solvibilità, l’esonero dall’obbligo di prestare cauzione per i diritti gravanti sulle merci proprie o di terzi che formano oggetto delle operazioni doganali.
Al riguardo, l’attuale art. 51 comma 1 delle DNC (allegate dal DLgs. 141/2024) prevede che “il competente ufficio dell’Agenzia può autorizzare, su richiesta, la riduzione dell’importo della garanzia o l’esonero dalla garanzia per i diritti doganali”.
L’importo della garanzia può essere ridotto fino al 50% ovvero fino al 30% dell’importo di riferimento (IdR), mentre, al ricorrere di determinate condizioni, può arrivare fino al 100% (art. 4 della determinazione).
In particolare, ai sensi dell’art. 5 della determinazione, l’importo può essere ridotto fino al 50% se il richiedente:
- tiene un sistema contabile compatibile con i principi contabili generalmente accettati applicati nello Stato membro in cui è tenuta la contabilità, autorizza controlli doganali mediante audit e mantiene una documentazione cronologica dei dati che fornisce una pista di controllo dal momento dell’inserimento dei dati nel fascicolo;
- dispone di un’organizzazione amministrativa che corrisponde al tipo e alla dimensione dell’impresa e che è adatta alla gestione dei flussi di merci, e di un sistema di controllo interno che permette di prevenire, individuare e correggere gli errori e di prevenire e individuare le transazioni illegali o fraudolente;
- non è oggetto di una procedura fallimentare;
- nei tre anni precedenti la presentazione della domanda ha ottemperato ai propri obblighi finanziari per quanto riguarda il pagamento dei dazi doganali e di qualsiasi altro diritto, imposta o tassa riscossi per o in relazione all’importazione o all’esportazione di merci;
- dimostra, sulla base dei fascicoli e delle informazioni disponibili per i tre anni che precedono la presentazione della domanda, di disporre di sufficiente capacità finanziaria per ottemperare agli obblighi che gli incombono e adempiere ai propri impegni tenuto conto del tipo e del volume di attività commerciale, e in particolare di non avere attivi netti negativi, salvo qualora possano essere coperti.
La riduzione al 30% dell’IdR è concessa se, oltre ai requisiti di cui sopra, l’operatore assicura che i dipendenti siano incaricati di informare le autorità doganali ogniqualvolta incontrino difficoltà nell’ottemperare alle norme doganali e stabilisce altresì procedure per informare di tali difficoltà l’Agenzia.
L’esonero dalla garanzia, infine, richiede condizioni più stringenti, tra cui l’espresso consenso, in favore dell’Ufficio, di accedere fisicamente ai sistemi contabili, alle scritture commerciali e a quelle relative ai trasporti, nonché la dimostrazione di disporre di un sistema logistico che identifica le merci come unionali o non unionali, indicandone l’ubicazione.
Se il richiedente è un soggetto AEO, l’iter è più snello, dovendo le autorità doganali verificare unicamente se la sua capacità finanziaria giustifica la concessione di un’autorizzazione a utilizzare una garanzia globale con un importo ridotto o a beneficiare di un esonero dalla garanzia (art. 6 comma 2 della determinazione).
Sotto il profilo procedurale, l’operatore deve presentare l’istanza tramite il sistema elettronico delle decisioni doganali (customs decisions system, CDS), la cui autorizzazione potrà essere rilasciata entro 120 giorni dall’accettazione della domanda.
Il beneficio può essere revocato se sorgono fondati dubbi sulla solvibilità del titolare; in tal caso, sarà necessario presentare la dovuta garanzia entro i successivi cinque giorni.
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