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Sabato, 6 settembre 2025 - Aggiornato alle 6.00

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Campo di applicazione del «bonus nido» più definito

/ REDAZIONE

Sabato, 6 settembre 2025

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Con la circ n. 123 di ieri, l’INPS ha fornito ulteriori chiarimenti in merito all’ambito applicativo del c.d. “bonus nido”, tenuto conto dell’interpretazione autentica fornita dall’art. 6-bis del DL 95/2025 (DL “Omnibus”).

Nel dettaglio, la citata norma ha chiarito che l’art. 1 comma 355 della L. 232/2016, laddove fa riferimento alla frequenza di asili nido, stabilisce che le rette sono relative alla frequenza dei servizi educativi per l’infanzia pubblici e privati indicati all’art. 2 comma 3, lett. a), b) e c), nn. 1 e 3, del DLgs. 65/2017, ossia i nidi e micronidi, le sezioni primavera, gli spazi gioco e i servizi educativi in contesto domiciliare.

Sul punto, l’INPS precisa che il contributo non può essere invece richiesto per la frequenza di centri per bambini e famiglie di cui all’art. 2 comma 3, lett. c), n. 2 del DLgs. 65/2017, che accolgono bambini e bambine nei primi di mesi di vita con un adulto accompagnatore, in quanto non richiamati dall’art. 6-bis in parola. Inoltre, sono escluse dal rimborso le spese sostenute per i servizi diversi da quelli educativi e da quelli indicati dall’art. 6-bis, come ad esempio i servizi ricreativi, di pre-scuola e post-scuola, e così via.

Infine, si ricorda che l’art. 6-bis comma 2 del DL 95/2025 contiene una semplificazione in relazione alla presentazione delle domande per fruire del bonus nido, stabilendo che dal 1° gennaio 2026 la domanda, in caso di accoglimento, produce effetti anche per gli anni successivi.

Sul punto, l’INPS evidenzia che le domande presentate a decorrere dal 1° gennaio 2026 producono effetti per l’anno solare di riferimento e per gli anni successivi fino al mese di agosto dell’anno del compimento dei 3 anni di età del bambino.
In ogni caso, il richiedente dovrà accedere al servizio per prenotare le risorse finanziarie relative a ciascun nuovo anno.

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