Campo di applicazione del «bonus nido» più definito
Con la circ n. 123 di ieri, l’INPS ha fornito ulteriori chiarimenti in merito all’ambito applicativo del c.d. “bonus nido”, tenuto conto dell’interpretazione autentica fornita dall’art. 6-bis del DL 95/2025 (DL “Omnibus”).
Nel dettaglio, la citata norma ha chiarito che l’art. 1 comma 355 della L. 232/2016, laddove fa riferimento alla frequenza di asili nido, stabilisce che le rette sono relative alla frequenza dei servizi educativi per l’infanzia pubblici e privati indicati all’art. 2 comma 3, lett. a), b) e c), nn. 1 e 3, del DLgs. 65/2017, ossia i nidi e micronidi, le sezioni primavera, gli spazi gioco e i servizi educativi in contesto domiciliare.
Sul punto, l’INPS precisa che il contributo non può essere invece richiesto per la frequenza di centri per bambini e famiglie di cui all’art. 2 comma 3, lett. c), n. 2 del DLgs. 65/2017, che accolgono bambini e bambine nei primi di mesi di vita con un adulto accompagnatore, in quanto non richiamati dall’art. 6-bis in parola. Inoltre, sono escluse dal rimborso le spese sostenute per i servizi diversi da quelli educativi e da quelli indicati dall’art. 6-bis, come ad esempio i servizi ricreativi, di pre-scuola e post-scuola, e così via.
Infine, si ricorda che l’art. 6-bis comma 2 del DL 95/2025 contiene una semplificazione in relazione alla presentazione delle domande per fruire del bonus nido, stabilendo che dal 1° gennaio 2026 la domanda, in caso di accoglimento, produce effetti anche per gli anni successivi.
Sul punto, l’INPS evidenzia che le domande presentate a decorrere dal 1° gennaio 2026 producono effetti per l’anno solare di riferimento e per gli anni successivi fino al mese di agosto dell’anno del compimento dei 3 anni di età del bambino.
In ogni caso, il richiedente dovrà accedere al servizio per prenotare le risorse finanziarie relative a ciascun nuovo anno.
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