Niente reverse charge per i prodotti finiti in oro
Il meccanismo dell’inversione contabile non si applica alle cessioni e importazioni di prodotti finiti in oro sottoposti ad attività di montaggio (assemblaggio e/o incastonatura) per realizzare oggetti utilizzabili dal consumatore finale.
Si tratta di quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate nella consulenza giuridica n. 13 pubblicata ieri, 22 settembre 2025.
L’art. 17 comma 5 del DPR 633/72 prevede l’applicazione del reverse charge per le cessioni di materiale d’oro e per quelle di prodotti semilavorati, come definiti nell’art. 1 comma 1 lett. c) n. 3 del DPR 150/2002, di purezza pari o superiore a 325 millesimi.
Come già chiarito dalla prassi amministrativa, la caratteristica di un semilavorato è quella di non essere utilizzabile dal consumatore finale senza un ulteriore stadio di lavorazione o trasformazione (consulenza giuridica Agenzia delle Entrate n. 13/2020). Non rientrano in questa nozione le montature di anelli o le chiusure per collane e bracciali, in quanto si tratta di beni da considerare prodotti finiti e non materia prima destinata alla lavorazione (ris. Agenzia delle Entrate n. 161/2005).
Nel documento in esame, l’Agenzia delle Entrate ha osservato che i beni descritti nell’istanza del soggetto passivo (es. mollette per orecchini, moschettoni e anelli a molla) condividono lo stesso utilizzo con quelli sopra citati. Pertanto, l’IVA dovuta per le cessioni e importazioni degli stessi deve essere assolta nei modi ordinari e non applicando il reverse charge.
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