Nella detassazione dei premi di risultato essenziale il requisito dell’incrementalità
Per la sostitutiva è necessario che il risultato sia incrementale rispetto a quello antecedente l’inizio del periodo di maturazione del premio
La disciplina dell’imposta sostitutiva sui premi di risultato è stata oggetto negli anni di diversi interventi chiarificatori da parte dell’Agenzia delle Entrate, alcuni dei quali relativi alla misurazione del risultato incrementale.
Si ricorda che l’art. 1 commi da 182 ss. della L. 208/2015 prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali (regionale e comunale) nella misura del 10% (5% per gli anni dal 2023 al 2027) sui premi di risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione sia legata a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, misurabili e verificabili sulla base dei criteri definiti con il DM 25 marzo 2016.
Relativamente ai criteri incrementali ai quali devono essere ancorati i premi di risultato, l’art. 2 comma 2 del DM 25 marzo 2016 stabilisce che è la contrattazione collettiva aziendale o territoriale che deve prevedere criteri di misurazione e verifica degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, rispetto a un periodo congruo definito dall’accordo, il cui raggiungimento sia verificabile in modo obiettivo attraverso il riscontro di indicatori numerici o di altro genere appositamente individuati.
Sul punto, si ricorda che per periodo congruo si intende il periodo di maturazione del premio di risultato, vale a dire l’arco temporale individuato dal contratto al termine del quale deve essere verificato l’incremento di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione. La durata del periodo congruo è rimessa alla contrattazione di secondo livello e può essere, indifferentemente, annuale o infrannuale o ultrannuale, dal momento che ciò che rileva è che il risultato conseguito dall’azienda in tale periodo sia misurabile e risulti migliore rispetto al risultato antecedente l’inizio del periodo considerato (circ. n. 5/2018, § 4.3).
Tornando all’agevolazione, è opportuno distinguere tra:
- strutturazione dei premi, vale a dire l’insieme delle condizioni previste negli accordi al verificarsi delle quali matura il diritto alla corresponsione di una data somma;
- condizione di incrementalità degli obiettivi che dà diritto al beneficio fiscale. Il beneficio si applica infatti se, nell’arco di un periodo congruo definito nell’accordo, sia stato realizzato l’incremento di almeno uno degli obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione e che tale incremento possa essere verificato attraverso indicatori numerici definiti dalla stessa contrattazione collettiva (circ n. 28/2016, § 1.2).
Ai fini dell’applicazione del beneficio fiscale, il risultato incrementale deve essere conseguito dall’azienda che eroga il premio e l’agevolazione è applicabile anche qualora sia realizzato l’incremento di uno solo degli obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione individuati dal contratto, rispetto a un periodo congruo definito dalle parti. Nello specifico, se l’erogazione del premio è subordinata al raggiungimento di diversi obiettivi:
- fra di essi alternativi, è sufficiente il raggiungimento incrementale di uno solo di questi indipendentemente dalla circostanza che, con riferimento alle modalità di determinazione del quantum, le parti abbiano concordato di graduarne l’erogazione in ragione del raggiungimento degli stessi o di diversi obiettivi;
- non alternativi tra di loro, l’imposta sostitutiva troverà applicazione esclusivamente sulla parte di premio i cui relativi parametri/indicatori abbiano rispettato il requisito dell’incrementalità (circ. n. 5/2018, § 4.2).
Ai fini della detassazione non è sufficiente quindi raggiungere l’obiettivo prefissato, ma è necessario che il risultato conseguito dall’azienda risulti incrementale rispetto al risultato antecedente l’inizio del periodo di maturazione del premio. Il requisito dell’incrementalità, rilevabile dal confronto tra il valore dell’obiettivo registrato all’inizio del periodo congruo e quello risultante al termine dello stesso, costituisce pertanto una caratteristica essenziale della detassazione (che la differenzia dalle precedenti discipline applicabili dal 2008 al 2014).
Sul punto, infine, è stato chiarito che se l’erogazione del premio di risultato non è subordinata al conseguimento di un risultato incrementale rispetto al risultato registrato dall’azienda all’inizio del periodo di maturazione del premio per quel medesimo parametro, ma sia ancorato al raggiungimento di un dato stabile, fissato dal contratto aziendale, il premio di risultato può fruire della detassazione a condizione che il valore del dato raggiunto risulti incrementale rispetto al valore registrato in riferimento all’anno precedente (ris. n. 78/2018 e risposta interpello n. 143/2018).
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