Spazio al nuovo regime degli impatriati nel modello REDDITI PF 2025
Dal periodo d’imposta 2024 coesistono, con appositi codici, tre versioni dell’agevolazione
I soggetti interessati dal regime degli impatriati possono, in presenza dei requisiti previsti dalla legge, fruire dei benefici direttamente in dichiarazione dei redditi.
Il modello REDDITI PF 2025 reca, nei quadri RC, RE, RF ed RG, relativi ai redditi di lavoro dipendente, autonomo e di impresa, i codici relativi. In particolare, le istruzioni ai quadri RC ed RE recepiscono le novità apportate dall’art. 5 del DLgs. 209/2023, individuando i nuovi codici dedicati alla detassazione del 50% o del 60% del reddito di lavoro dipendente o autonomo, nel limite di 600.000 euro, per i trasferimenti di residenza avvenuti dal 2024. Restano fermi i codici previsti dalle istruzioni ministeriali degli anni scorsi, in questo caso anche nei quadri RF ed RG, per la fruizione dell’agevolazione nelle versioni precedenti, applicabili, in virtù del regime transitorio, a chi ha trasferito la propria residenza anagrafica in Italia entro il 31 dicembre 2023.
Va in primo luogo segnalato che, al fine di consentire la corretta applicazione del regime agevolato per i lavoratori impatriati, nel frontespizio del modello REDDITI PF 2025, nella sezione “DATI DEL CONTRIBUENTE”, è presente la casella “Codice Stato estero”, in cui occorre indicare il codice dello Stato estero in cui si è stati residenti fino al rientro o al trasferimento in Italia.
Vanno poi compilati i quadri relativi alla categoria di reddito agevolata, ovvero il quadro RC o RE se il lavoratore fruisce del regime previsto dall’art. 5 del DLgs. 209/2023, oppure il quadro RC, RE, RF o RG se il lavoratore fruisce del c.d. “vecchio regime” di cui all’art. 16 del DLgs. 147/2015. Il nuovo regime degli impatriati di cui all’art. 5 del DLgs. 209/2023, applicabile ai trasferimenti effettuati dal 2024 (fatta eccezione per i soggetti rientrati nel regime transitorio), infatti, non riguarda i redditi di impresa.
In particolare, ove il datore di lavoro non abbia potuto riconoscere il beneficio in busta paga il lavoratore dipendente può compilare la casella “Casi particolari” del quadro RC; in questo caso, il reddito di lavoro dipendente va indicato già nella misura ridotta. In tale casella va indicato il codice “16” o il codice “17” per fruire, rispettivamente, della detassazione del 50% o del 60%, nel limite annuo di 600.000 euro di reddito, in base al regime previsto, per i trasferimenti dal 2024, dall’art. 5 del DLgs. 209/2023.
La stessa casella può essere compilata, con i codici previsti gli scorsi anni, per fruire del vecchio regime di cui all’art. 16 del DLgs. 147/2015 (nella versione valida per i trasferimenti di residenza in Italia avvenuti fino al 29 aprile 2019 nel caso di opzione per la proroga oppure nella versione valida per i trasferimenti di residenza in Italia avvenuti dal 30 aprile 2019 e fino al 2023, anche in virtù del regime transitorio).
Analoghe indicazioni vanno fornite nella casella “Casi particolari” del quadro C del modello 730/2025.
Per i lavoratori autonomi, l’Agenzia delle Entrate (circ. n. 33/2020, § 6, la quale riprende l’analogo orientamento della circ. n. 17/2017, Parte II, § 4.2.2) ha espressamente ammesso la fruizione dell’agevolazione direttamente in dichiarazione. Resta fermo che il professionista può presentare a ciascun committente un’apposita richiesta scritta per l’applicazione della ritenuta del 20% prevista dall’art. 25 del DPR 600/73 sull’imponibile ridotto nella misura di legge.
Il lavoratore autonomo, nella casella “impatriati”, posta a fianco del quadro RE, indica il codice “8” o “9” per fruire, rispettivamente, della detassazione del 50 o del 60% nel limite di 600.000 euro annui.
Le istruzioni al quadro RE specificano inoltre le modalità di indicazione della soglia di 600.000 euro, oltre la quale il reddito non è più agevolabile ai sensi del nuovo regime. In base alle istruzioni al rigo RE21 del modello REDDITI PF 2025, la quota di reddito eccedente il limite di 600.000 euro annui, come tale non agevolabile e tassata in misura integrale, va indicata nella colonna 3 dello stesso rigo. Detto limite, precisano le istruzioni, “va considerato al netto degli eventuali redditi da lavoro dipendente o assimilati per i quali si è fruito dell’agevolazione”. Tale passaggio sembra quindi confermare che, se un soggetto percepisce sia redditi di lavoro dipendente, sia redditi di lavoro autonomo, il reddito massimo agevolabile è sempre pari a 600.000 euro annui. Nel computo dell’importo da indicare nella casella 3 del rigo RE21 occorre quindi verificare se eventuali redditi di lavoro dipendente agevolati abbiano già “saturato” la soglia.
In caso di capienza, va altresì considerato che, nell’ambito dei redditi di lavoro autonomo, operano anche i limiti de minimis (300.000 euro nell’arco di tre anni, dal 2024), superati i quali il reddito è assoggettato a tassazione in misura piena; la stessa casella 3 del rigo RE21 accoglie l’eventuale quota di reddito da escludere dall’agevolazione (con conseguente imposizione integrale) per garantire il rispetto dei limiti de minimis. Il regime de minimis riguarda i redditi di lavoro autonomo e di impresa (il reddito eccedente la soglia va quindi tassato integralmente anche in RF ed RG); in tali casi, va compilato il prospetto sugli aiuti di Stato di cui al rigo RS401 di REDDITI PF 2025, che non va invece compilato dalle persone fisiche che fruiscono delle suddette agevolazioni in qualità di lavoratori subordinati.
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