Competenza esclusiva al Tribunale per le cause sul funzionamento dei sistemi di IA
Possibili dubbi sul ventaglio di controversie sottratte alla cognizione del giudice di pace
L’art. 17 della L. 132/2025, recante “Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale”, ha modificato il testo dell’art. 9 comma 2 c.p.c., disponendo l’aggiunta delle “cause che hanno ad oggetto il funzionamento di un sistema di intelligenza artificiale” tra quelle vertenti in materie riservate alla competenza esclusiva del Tribunale.
La nuova disposizione è destinata a trovare applicazione in relazione ai procedimenti civili instaurati dopo l’entrata in vigore della L. 132/2025, ossia a far data dal 10 ottobre 2025. A tal proposito, si richiama il disposto di cui all’art. 5 c.p.c., in base al quale, ai fini della determinazione della competenza (così come della giurisdizione), occorre avere riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente “al momento della proposizione della domanda”.
Nella sostanza, l’intervento modificativo in esame produce l’effetto di escludere in toto il potere decisionale dei giudici di pace rispetto alle cause in materia di “funzionamento” di un sistema di intelligenza artificiale, così mettendo fuori gioco la regola di cui all’art. 7 comma 1 c.p.c., in base alla quale, ove non diversamente disposto, rientrano nella competenza del giudice di pace le controversie relative a beni mobili di valore non superiore a 10.000 euro.
Quanto all’interpretazione da attribuire al concetto di “beni mobili” si ricorda che la giurisprudenza riconduce alla competenza del giudice di pace ex art. 7 comma 1 c.p.c. anche le azioni di risarcimento del danno che comportano, potenzialmente, la condanna del convenuto al pagamento di crediti pecuniari di importo contenuto entro la soglia di valore ivi fissata (Cass. 19 dicembre 2006 n. 27142).
A prima vista, la locuzione “funzionamento di un sistema di intelligenza artificiale” prescelta dal legislatore tra le diverse proposte che si sono susseguite durante l’iter di approvazione della L. 132/2025 sembrerebbe mantenere i limiti già posti in risalto dalla Commissione permanente Giustizia del Senato nell’ambito del parere sul Ddl. intelligenza artificiale approvato il 20 novembre 2024, ove si invitavano le Commissioni di merito a valutare – anche per evitare eccezioni processuali di incompetenza – di precisare che rientrano nella competenza esclusiva del Tribunale “non solo tutte le cause che hanno ad oggetto il funzionamento o l’uso di un sistema di intelligenza artificiale ma anche tutte quelle direttamente o indirettamente connesse al funzionamento e all’uso di un sistema di intelligenza artificiale, come ad esempio quelle relative alle controversie in materia di risarcimento del danno conseguente a lesione dell’immagine di un individuo o alla lesione del diritto d’autore”.
Detto in altri termini, il solo riferimento del nuovo art. 9 comma 2 c.p.c. alle cause che hanno ad oggetto il “funzionamento” di un sistema di intelligenza artificiale si presterebbe ad essere letto nel senso che sono riservate alla competenza esclusiva del Tribunale le controversie nelle quali si lamenti un cattivo “funzionamento dell’algoritmo”, ma non anche quelle aventi ad oggetto l’improprio “utilizzo” dell’IA; complice, anche, l’assenza di chiarimenti sul punto da parte del dossier di accompagnamento alla L. 132/2025 datato 27 giugno 2025.
Così ad esempio, rispetto ad un’azione di risarcimento del danno originata dall’utilizzo dei sistemi di IA da parte del professionista in violazione delle prescrizioni di cui all’art. 13 della L. 132/2025, se l’importo richiesto è inferiore o pari a 10.000 euro dovrebbe operare il disposto dell’art. 7 comma 1 c.p.c. che – come si è detto – assegna la competenza sul punto al giudice di pace.
In attesa delle risposte che giungeranno dalle prime applicazioni pratiche del modificato art. 9 comma 2 c.p.c., pare opportuno dare conto di una prima lettura interpretativa secondo cui la nuova fattispecie di competenza (esclusiva) per materia del tribunale individuata dall’art. 17 della L. 132/2025 si riferisce a “una non meglio specificata categoria di controversie che potrebbero essere occasionate dall’utilizzo di un sistema di IA, esclusa restando la competenza del Giudice di pace”. Nello specifico, essa sarebbe in grado di ricomprendere tutte le ipotesi nelle quali il funzionamento dell’algoritmo abbia causato un qualche pregiudizio ai diritti coinvolti nel suo utilizzo o, comunque, sia avvenuto in modo contrario ai principi che devono orientarne l’utilizzo.
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