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FISCO

Conto termico 3.0 ed ecobonus non cumulabili per i privati

Previste eccezioni per gli immobili della P.A. e per le configurazioni di autoconsumo collettivo e le comunità energetiche rinnovabili

/ Enrico ZANETTI e Arianna ZENI

Mercoledì, 12 novembre 2025

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In relazione a determinati interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici potrebbero competere sia la detrazione IRPEF/IRES di cui all’art. 14 del DL 63/2013 (c.d. “ecobonus”), sia il contributo ridefinito dal DM 7 agosto 2025 e giunto alla sua terza versione (c.d. Conto termico 3.0), che entrerà in vigore dal 25 dicembre 2025.

Quanto alla detrazione fiscale per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2027 per gli interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici, di cui all’art. 14 del DL 63/2013 e all’art. 1 commi 344-349 della L. 296/2006, i soggetti beneficiari sono sia i soggetti IRPEF, sia i soggetti IRES che sostengono le spese relative agli interventi agevolati e che possiedono redditi imponibili (tra le altre, circ. Agenzia delle Entrate 8 agosto 2020 n. 24, § 1.2 e 26 giugno 2023 n. 17). La detrazione fiscale, che può variare dal 50% al 30% in relazione alle spese sostenute dal 2025 al 2027, è applicabile con riguardo non solo agli immobili a destinazione abitativa, ma anche agli immobili aventi diversa destinazione, siano essi immobili “strumentali”, “beni merce” o immobili “patrimoniali”. Gli interventi che possono rientrare nell’ecobonus, invece, sono definiti perlopiù dai commi 344-347 dell’art. 1 della L. 296/2006 e dall’art. 2 comma 1 del DM 6 agosto 2020 n. 159844 “Requisiti”.

L’agevolazione denominata “Conto termico 3.0”, invece, intende incentivare sia gli interventi di efficienza energetica, sia gli interventi relativi alla produzione di energia termica e, a seconda della tipologia di intervento da realizzare, si rivolgono a diverse categorie di soggetti (si veda “Percentuale di incentivo variabile per l’efficienza energetica nel Conto termico 3.0” del 2 ottobre 2025).
In relazione agli interventi di efficienza energetica incentivati con il Conto termico 3.0, infatti, possono beneficiarne le amministrazioni pubbliche (per gli edifici sia residenziali che non residenziali), ma anche i soggetti privati per gli interventi eseguiti soltanto su edifici del “terziario: gli edifici e le unità immobiliari di categoria catastale A/10, gruppo B, gruppo C ad esclusione di C/6 e C/7, gruppo D ad esclusione di D9, gruppo E ad esclusione di E2, E4, E6” (art. 4 del DM 7 agosto 2025).

Nei casi in cui l’incentivo richiesto al GSE per il Conto termico 3.0 sia di una percentuale inferiore al 100% (40%, 50%, 55% o 65%), per i medesimi interventi ci si potrebbe chiedere se può competere anche la detrazione IRPEF/IRES c.d. “ecobonus” per la parte di spesa non coperta dal contributo (si veda “Conto termico 3.0 fino al 65% per edifici privati e al 100% per edifici pubblici” del 30 settembre 2025).

Al riguardo l’art. 17 comma 1 del DM 7 agosto 2025 stabilisce che “Gli incentivi di cui al presente decreto sono riconosciuti esclusivamente agli interventi per la cui realizzazione non siano concessi altri incentivi statali, fatti salvi i fondi di garanzia, i fondi di rotazione e i contributi in conto interesse” (una norma analoga è contenuta nell’art. 12 comma 1 del DM 16 febbraio 2016 con riguardo al c.d. “Conto Termico 2.0”: “Gli incentivi di cui al presente decreto sono riconosciuti esclusivamente agli interventi per la cui realizzazione non siano concessi altri incentivi statali, fatti salvi i fondi di garanzia, i fondi di rotazione e i contributi in conto interesse”).

Per la versione 3.0 del Conto termico, tuttavia, lo stesso art. 17 prevede alcune eccezioni:
- una prima eccezione riguarda gli edifici di proprietà della pubblica amministrazione e da essa utilizzati: limitatamente a essi, “in deroga a quanto previsto al comma 1, fermo restando quanto previsto all’art. 11, comma 1 del presente decreto”, gli incentivi previsti dal decreto stesso “sono cumulabili con altri incentivi e finanziamenti pubblici comunque denominati nei limiti di un finanziamento a fondo perduto complessivo massimo pari al 100% delle spese ammissibili” (comma 2);
- una seconda è prevista per le “configurazioni di autoconsumo collettivo” e le “comunità energetiche rinnovabili” per le quali il contributo del Conto termico 3.0 è cumulabile con gli incentivi PNRR di cui all’art. 6 del DM 7 dicembre 2023 n. 414 (comma 3).

Per gli edifici che non sono di proprietà della Pubblica Amministrazione ma di soggetti privati, pertanto, come confermato dal GSE in una FAQ aggiornata al 29 settembre 2025, il Conto termico 3.0 non è cumulabile con la detrazione fiscale spettante in relazione agli interventi di riqualificazione energetica di cui all’art. 14 del DL 63/2013 (c.d. “ecobonus”) e in generale con ogni altra agevolazione fiscale eventualmente spettante per la realizzazione dell’intervento incentivato dal Conto termico.

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