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Senza obbligo di registrazione l’arruolamento su navi per attività di noleggio e mercantili

/ REDAZIONE

Giovedì, 23 ottobre 2025

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Con le risposte a interpello n. 268 e 269, pubblicate ieri, l’Agenzia delle Entrate ha risposto a due quesiti in tema di contratti di arruolamento di personale marittimo:
- uno relativo all’imbarco su unità da diporto impiegate commercialmente (vale a dire quelle utilizzate per attività di noleggio, risposta n. 268);
- l’altro per l’imbarco su navi mercantili (risposta n. 269),
affermando che per entrambi non vi è l’obbligo di chiedere la registrazione, in applicazione dell’art. 2 comma 2 DLgs. 139/2024.

Premesso che, in generale, i contratti di arruolamento vanno stipulati nella forma dell’atto pubblico (art. 328 del RD 327/42) e sono, quindi, soggetti all’obbligo di registrazione in termine fisso, l’Agenzia ricorda che l’art. 2 comma 2 del DLgs. 139/2024 ha stabilito che, per i contratti di arruolamento, esenti dalle imposte di bollo e di registro ai sensi dell’art. 2-undecies comma 2 del DL 564/94 (trattasi dei contratti di arruolamento del personale imbarcato su navi che esercitano la pesca marittima e la pesca professionale), “non vi è l’obbligo di chiedere la registrazione”.

Poiché l’esenzione dal bollo e dal registro è stata estesa anche ai contratti di arruolamento del personale imbarcato su navi mercantili dall’art. 9-quater comma 2 DL n. 457/97, l’Agenzia conclude che anche per questi ultimi non vi è l’obbligo di richiedere la registrazione.
Essendo esonerati da tale obbligo, per questi contratti non deve neppure essere espletata la formalità dell’annotazione sul repertorio degli atti di cui all’art. 67 del DPR 131/86.

Con riferimento, poi, alle convenzioni di arruolamento siglate da marittimi per l’imbarco su unità da diporto impiegate commercialmente, l’Agenzia delle Entrate, sulla base di un parere tecnico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, conclude che questi siano assimilabili ai contratti di arruolamento in unità mercantili, con conseguente estensione dell’esonero dall’“obbligo di chiedere la registrazione”.

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