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LAVORO & PREVIDENZA

Superamento del massimale nell’isopensione da indicare in UniEmens

Dall’INPS istruzioni sulle modalità di composizione del flusso per i lavoratori in esodo ricadenti nel sistema contributivo

/ Luca MAMONE

Venerdì, 24 ottobre 2025

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Con il messaggio n. 3166/2025, pubblicato ieri, l’INPS è intervenuto sulle prestazioni di accompagnamento alla pensione di cui all’art. 4 commi da 1 a 7-ter della L. 92/2012 (c.d. “isopensione”), fornendo indicazioni di carattere operativo in ordine alla modalità di composizione del flusso UniEmens nei casi di retribuzione imponibile eccedente il massimale annuo della base contributiva e pensionabile.

In via preliminare, si ricorda che la citata disposizione della L. 92/2012 riguarda i datori di lavoro con più di 15 dipendenti e consente, in caso di eccedenza di personale, di stipulare accordi con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale, al fine di incentivare l’esodo dei lavoratori prossimi al trattamento pensionistico.

Concluso l’iter istruttorio e validato l’accordo, il datore di lavoro si impegna a corrispondere all’INPS la provvista finanziaria necessaria per l’erogazione ai lavoratori destinatari dell’accordo di una prestazione di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe al lavoratore al momento della risoluzione del rapporto di lavoro in base alle regole vigenti e per l’accredito della contribuzione fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento.
Va infatti ricordato che, per i periodi di erogazione della prestazione, a favore dei lavoratori in esodo va versata – a carico del datore di lavoro – la contribuzione figurativa correlata, utile per il conseguimento del diritto alla pensione e per la determinazione della sua misura.

Tecnicamente, per determinare la misura della contribuzione correlata per i lavoratori in esodo, l’imponibile mensile da utilizzare quale base di calcolo viene individuato con i medesimi criteri utilizzati per la determinazione della contribuzione figurativa in caso di NASpI (cfr. messaggio INPS n. 3096/2015).
In pratica, la retribuzione media mensile in base alla quale va calcolate la contribuzione correlata è determinata dalla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi 4 anni, comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive, divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33.
La provvista finanziaria necessaria per la copertura della contribuzione figurativa correlata è calcolata sulla base della vigente aliquota di finanziamento del Fondo previdenziale di appartenenza del lavoratore.

Ciò premesso, si rammenta che per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo, si deve tenere conto del massimale annuo della base contributiva e pensionabile previsto dall’art. 2 comma 18 della L. 335/95, la cui misura per l’anno 2025 è pari a 120.607 euro.

Nel merito, l’INPS fornisce pertanto le istruzioni per la compilazione dei flussi UniEmens nelle ipotesi in cui la retribuzione imponibile dei lavoratori in esodo ecceda il massimale annuo della base contributiva e pensionabile e in relazione ai quali non sussiste l’obbligo di versamento, in capo al datore di lavoro, della contribuzione correlata con riferimento alla quota eccedente il massimale contributivo.

In generale, l’Istituto previdenziale ricorda che con riferimento ai lavoratori per i quali i datori hanno presentato domanda per la procedura di esodo di cui all’art. 4 della L. 92/2012, all’interno dell’elemento “Dati Retributivi” deve essere valorizzato l’elemento “Imponibile”, indicando l’imponibile sul quale è calcolata la contribuzione correlata, e l’elemento “Contributo” in corrispondenza del quale deve essere indicato l’importo della contribuzione figurativa correlata da versare (pari all’aliquota di finanziamento del Fondo previdenziale di appartenenza tempo per tempo vigente). I dati sopra esposti nel flusso UniEmens sono riportati nel DM2013 virtuale ricostruito nella colonna “somma a debito” con il codice in uso “M161”.

Entrando nello specifico, nel messaggio in commento si rende noto che per i lavoratori iscritti dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo, al superamento del predetto massimale, i datori di lavoro devono valorizzare l’elemento “RegimePost95” con il valore “Si”, l’elemento “ImponibileEccMass” di “EccedenzaMassimale” indicando l’importo dell’imponibile e l’elemento “ContributoEccMass” con il valore “zero”. La procedura riscostruirà poi nel DM2013 virtuale il codice “V980” con l’importo dell’imponibile indicato in “ImponibileEccMass” e il contributo pari a “zero”, non essendo dovute le contribuzioni minori.
Sul conto individuale, per i lavoratori interessati, sarà poi garantita la copertura delle settimane senza la “monetizzazione” dell’imponibile riportato nell’elemento “ImponibileEccmass”.

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