Aggiornate le procedure sulle semplificazioni per la reintroduzione in franchigia
Il rilascio dell’autorizzazione alla semplificazione è subordinato al soddisfacimento di determinati requisiti soggettivi e oggettivi
Con la circolare n. 28 pubblicata ieri, l’Agenzia delle Dogane ha aggiornato e uniformato le procedure relative al riconoscimento delle semplificazioni previste per la reintroduzione di merce in franchigia, superando le precedenti circolari nn. 37/2020 e 46/2020.
Per le operazioni di reso di merci precedentemente esportate nell’ambito di transazioni commerciali realizzate attraverso piattaforme telematizzate, in aggiunta alla procedura ordinaria di cui all’art. 203 del CDU, gli operatori possono avvalersi di una procedura di semplificazione delle formalità doganali.
Con la circolare in esame, l’Amministrazione ha chiarito che, per accedere alla procedura semplificata, occorre presentare un’istanza attraverso un apposito modello, allegato al documento di prassi e valido sia per la procedura “Ret Relief”, sia per l’“E-commerce Ret-Relief”, all’Ufficio delle Dogane competente sul luogo in cui è tenuta o è accessibile la contabilità principale del richiedente, anche qualora questi si avvalga di un rappresentante doganale indiretto stabilito altrove.
Il rilascio dell’autorizzazione alla semplificazione è subordinato al soddisfacimento di determinati requisiti soggettivi e oggettivi, tra i quali il possesso, da parte dell’istante o del suo rappresentante indiretto, delle autorizzazioni doganali per lo sdoganamento presso luogo approvato e di destinatario autorizzato per il transito, nonché di un sistema di controllo interno che consenta di riconciliare facilmente i flussi delle merci reintrodotte con quelle precedentemente esportate.
Per i soggetti operanti tramite marketplace è altresì richiesto che abbiano presentato almeno 50 dichiarazioni mensili di reintroduzione in franchigia per tre mesi consecutivi.
Di fondamentale importanza ai fini dei controlli a posteriori è, poi, la coincidenza tra l’esportatore e colui che effettua la reintroduzione. Occorre, infine, che ogni singolo prodotto sia tracciabile mediante un codice identificativo univoco, che deve essere riportato nei documenti sia commerciali, sia doganali.
Ricevuta l’istanza e verificata la completezza formale della stessa, l’Ufficio avvia l’istruttoria e, nei successivi 10 giorni, effettua un sopralluogo presso il richiedente, espletando i controlli necessari. Se l’Ufficio ravvisa l’inammissibilità della domanda, invece, emette un provvedimento motivato di rigetto. Per i soggetti già titolari dello status di AEOC o di AEOS, i requisiti relativi all’assenza di violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e alla corretta tenuta delle scritture contabili ai fini doganali si considerano già soddisfatti, purché l’autorizzazione sia stata rilasciata nei tre anni antecedenti la richiesta di semplificazione.
Al termine dell’istruttoria, l’Ufficio redige una relazione con cui evidenzia il livello di affidabilità del richiedente, proponendo l’accoglimento o meno dell’istanza e indicando, in caso positivo, la percentuale dei controlli in linea da effettuare. Il soggetto autorizzato è iscritto nei registri delle semplificazioni procedurali e l’iscrizione ha validità annuale, suscettibile di proroga.
Sotto il profilo IVA, le operazioni di reintroduzione in franchigia, in procedura sia ordinaria che semplificata, possono essere non soggette all’applicazione dell’imposta al momento dell’importazione, in virtù della presentazione di una dichiarazione d’intento o della richiesta di applicazione dell’art. 68 lett. d) del DPR 633/72. Tale norma prevede che non siano soggette a IVA le reintroduzioni di beni nello stato originario, purché effettuate da parte dello stesso soggetto che li aveva esportati e sempre che ricorrano le condizioni per la franchigia doganale.
I “data element” della dichiarazione doganale andranno adeguatamente valorizzati per giustificare la non applicazione dell’imposta e rendere più agevoli i controlli. Al riguardo, l’Agenzia delle Dogane, con la circolare in esame, ha chiarito che l’operatore economico che riveste la qualifica di esportatore abituale ed è titolare di plafond spendibile al momento della presentazione della bolletta può chiedere che non venga applicata l’IVA presentando dichiarazione di intento. In tal caso, il dichiarante dovrà valorizzare il “data element” 12 03 000 000, utilizzando, a seconda dei casi, i codici documento 01DI - 03DI - 04DI - 05DI, e indicare il codice tributo 406 nel “data element” 14 03 039 000.
Se, invece, l’importatore non riveste la qualifica di esportatore abituale, lo stesso può richiedere la non applicazione dell’IVA, ai sensi del combinato disposto dell’art. 203 del CDU e dell’art. 68 lett. d) del DPR 633/72. In questo caso, la dichiarazione doganale riporterà nel “data element” 12 03 000 000 il codice 06D01 e nel “data element” 14 03 000 000, dedicato alla liquidazione dei diritti, il codice IVA B00 con aliquota pari a 0%.
Le attività di controllo relative alle operazioni di reintroduzione in franchigia effettuate dagli operatori iscritti nei registri delle semplificazioni, infine, saranno svolte prevalentemente a posteriori mediante verifiche periodiche. Al termine dell’accertamento, l’ufficio redigerà una relazione, nella quale, alla luce degli esiti emersi, sarà proposto il mantenimento, la revoca o la sospensione dell’iscrizione.
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