Alla Consulta l’addizionale regionale alle accise sul gas naturale
La Corte d’Appello di Milano ha sollevato la questione di legittimità costituzionale
L’addizionale regionale alle accise sul gas naturale è un’imposta che grava sui consumi di gas naturale, inclusi quelli per usi industriali, e che le imprese versano attraverso l’addebito in fattura da parte dei propri fornitori.
Tale imposta è stata istituita dall’art. 9 del DLgs. 398/1990 e successivamente estesa agli usi industriali dall’art. 10 comma 5 del DL 8/1993, conv. L. 68/1993.
La normativa dell’Unione europea, in particolare la Direttiva 2008/118/Ce (così come la successiva Direttiva 2020/262/Ue), consente agli Stati membri di applicare ai prodotti già sottoposti ad accisa “altre imposte indirette aventi finalità specifiche”. Secondo la Corte di Giustizia dell’Unione europea, tale finalità non può tuttavia consistere in un generico obiettivo di bilancio, ma deve essere chiaramente orientata, ad esempio, a scopi ambientali, di salute pubblica o di coesione sociale, con un nesso diretto tra il gettito dell’imposta e lo scopo perseguito.
Come già rilevato da alcuni giudici di merito (tra cui la Corte d’Appello di Milano), l’addizionale regionale alle accise sul gas naturale appare priva di tale requisito, non prevedendo alcuna destinazione specifica del gettito, se non quella di garantire alle Regioni una generica autonomia impositiva.
Questa impostazione è già stata ritenuta incompatibile con il diritto dell’Unione europea in materia di addizionali provinciali alle accise sull’energia elettrica, dichiarate incostituzionali dalla Consulta con la recente sentenza n. 43/2025.
Muovendo da tale precedente, la Corte d’Appello di Milano, con ordinanza depositata il 31 ottobre 2025, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale delle norme che disciplinano l’addizionale regionale alle accise sul gas naturale, trasmettendo gli atti alla Corte Costituzionale e sospendendo il giudizio in corso.
Il giudice remittente ha ritenuto la questione rilevante e non manifestamente infondata, prospettando un possibile contrasto con l’art. 117 primo comma Cost. (che impone al legislatore nazionale di rispettare i vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea) in relazione all’art. 1 par. 2 della Direttiva 2008/118/Ce (che ammette imposte indirette sui prodotti sottoposti ad accisa solo se aventi finalità specifica).
La Corte d’Appello di Milano ha sottolineato la palese analogia tra l’addizionale regionale alle accise sul gas naturale e l’addizionale alle accise sull’energia elettrica già dichiarata incostituzionale, affermando che la norma sull’addizionale gas è “del tutto sovrapponibile a quella di cui si discute e che ha dato luogo ad ampissima giurisprudenza, i cui approdi valgono anche per l’addizionale all’accise sul gas”.
Qualora la Corte Costituzionale dovesse accogliere la questione e dichiarare l’incostituzionalità della normativa, la pronuncia avrebbe efficacia retroattiva (ex tunc), con la conseguenza che la causa giustificativa del prelievo verrebbe meno sin dall’origine, fatti salvi i rapporti giuridici ormai esauriti (operando il limite della prescrizione ordinaria decennale).
Sul piano operativo, ciò consentirebbe alle imprese di promuovere azioni di rimborso nei confronti dei propri fornitori per le somme corrisposte nell’ultimo decennio a titolo di addizionale regionale alle accise.
La Corte di Cassazione n. 16992/2025, con riferimento alle addizionali alle accise sull’energia elettrica oggetto della recente declaratoria di incostituzionalità, ha infatti riconosciuto il diritto del consumatore finale di agire nei confronti del fornitore per ottenere la restituzione di quanto pagato, mediante azione di ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., affermando che “In tema di rimborso dell’addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica, il consumatore finale, che ha corrisposto al fornitore di energia, a titolo di rivalsa, tale imposta, poi dichiarata in contrasto con il diritto eurounitario, può agire nei confronti del detto fornitore mediante l’azione di ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., in considerazione del carattere indebito di tale imposta, stante la illegittimità costituzionale dell’art. 6, commi 1, lett. c), e 2, DL n. 511 del 1988, come convertito e sostituito.”.
L’ordinanza della Corte d’Appello di Milano rappresenta dunque un passo decisivo verso il possibile riconoscimento dell’illegittimità costituzionale dell’addizionale regionale alle accise sul gas naturale e una concreta opportunità per le imprese di recuperare le somme versate a tale titolo negli ultimi dieci anni.
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