Per le assunzioni agevolate, obbligatoria la pubblicità sul SIISL
Dal 1° aprile 2026, anche le agenzie del lavoro dovranno pubblicare sulla piattaforma le posizioni lavorative gestite
Con il DL 159/2025 sono state apportate novità anche con riguardo al Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL).
Si ricorda, con l’occasione, come l’utilizzo del SIISL, la piattaforma introdotta con la finalità di consentire l’attivazione di percorsi personalizzati per i beneficiari dell’assegno di inclusione (Adi) e del supporto per la formazione e il lavoro (SFL), sia stato successivamente esteso, da un lato, ai percettori di NASpI e DIS-COLL, per i quali è prevista l’iscrizione d’ufficio e, dall’altro, a tutti i cittadini che, dal 18 dicembre 2024, possono accedervi su base volontaria, inserendo il proprio curriculum vitae e manifestando il proprio interesse a svolgere un’attività lavorativa o formativa (art. 8 del DM 174/2024); gli stessi datori di lavoro possono pubblicare sul SIISL le posizioni vacanti e disponibili per la ricerca di personale.
In questo quadro interviene il DL 159/2025.
Oltre alle novità introdotte con l’art. 3 del decreto (si veda “Badge di cantiere per monitorare gli ingressi dei lavoratori” del 5 novembre 2025), che rende disponibile la tessera di riconoscimento ex artt. 18 comma 1 lett. u) e 26 comma 8 del DLgs. 81/2008, dotata di codice univoco anticontraffazione, anche in modalità digitale, tramite strumenti nazionali interoperabili con la piattaforma SIISL, a venire in rilievo è l’art. 14.
Con il dichiarato fine di favorire la trasparenza nel mercato del lavoro e le pari opportunità tra i lavoratori, nonché di rafforzare le misure di tutela della salute e sicurezza nei luoghi lavorativi viene previsto al primo comma che, dal 1° aprile 2026, i datori privati che richiedano benefici contributivi, comunque denominati e finanziati con risorse pubbliche, per l’assunzione di personale alle proprie dipendenze, dovranno pubblicare la disponibilità della posizione di lavoro sul SIISL; ai fini del riconoscimento dei suddetti benefici, la norma rimarca l’obbligo, per il datore di lavoro, di garantire il rispetto delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Inoltre, viene previsto che, sempre a partire dal 1° aprile 2026, le comunicazioni obbligatorie di cui all’art. 9-bis del DL 510/96 (comunicazioni obbligatorie di instaurazione, modifica e cessazione di tutti i rapporti di lavoro) potranno essere effettuate dai datori di lavoro, nonché dai soggetti abilitati e autorizzati di cui alla L. 12/79, anche per il tramite del SIISL.
Un’ulteriore novità riguarda le agenzie per il lavoro: viene, infatti, disposto che queste ultime saranno tenute, nei termini di cui al primo comma del menzionato art. 14, alla pubblicazione sul SIISL di tutte le posizioni di lavoro gestite, potendo altresì accedere alla piattaforma, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali, per individuare i candidati idonei rispetto alle posizioni lavorative pubblicate.
Le modalità attuative di tali previsioni saranno contenute in un successivo provvedimento ministeriale, che dovrà essere emanato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in commento.
Infine, al comma 6 del menzionato art. 14, viene previsto che anche gli stranieri che svolgono corsi di istruzione e formazione professionale nei Paesi di origine prima di arrivare in Italia, ex art. 23 del DLgs. 286/98, saranno iscritti al SIISL, per il tramite dei soggetti indicati dal comma 1 dello stesso articolo. Anche con riferimento a tale, ultima previsione, per le modalità attuative si dovrà aspettare un decreto interministeriale, che verrà emesso entro 30 giorni dall’entrata in vigore del DL 159/2025.
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