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FISCO

Affrancamento delle cripto-attività possibile entro il 1° dicembre

Il regime introdotto dalla legge di bilancio 2025 si dovrebbe applicare solo in assenza di violazioni in materia di monitoraggio fiscale

/ Salvatore SANNA

Sabato, 29 novembre 2025

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Entro lunedì 1° dicembre (il 30 novembre cade di domenica) i soggetti non imprenditori potranno rideterminare il costo fiscale delle cripto-attività detenute al 1° gennaio 2025 ai fini del calcolo delle plusvalenze imponibili ex art. 67 comma 1 lett. c-sexies) del TUIR.

Attraverso questo regime, reintrodotto dalla L. 207/2024 (legge di bilancio 2025), è possibile assumere, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale delle attività in esame, assoggettato a tali fini a un’imposta sostitutiva del 18%.
Per i soggetti che procedono all’affrancamento si assume, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale delle attività in esame al 1° gennaio 2025, assoggettato a tali fini all’imposta sostitutiva.
Nonostante la riduzione del valore delle principali cripto-attività rispetto a inizio anno, il regime in argomento potrebbe essere conveniente per i detentori di altcoin che hanno incrementato il loro valore in modo significativo nel corso dell’anno.

Passando all’analisi della disciplina, si tratta della medesima norma a suo tempo riportata nell’art. 1 comma 133 della L. 197/2022, che prevedeva la rideterminazione opzionale del valore delle cripto-attività possedute al 1° gennaio 2023.
L’attuale regime opzionale di affrancamento, così come quello precedente, può riguardare “ciascuna cripto-attività” posseduta; secondo la circ. Agenzia delle Entrate 27 ottobre 2023 n. 30 (§ 3.6), tuttavia, se ad esempio il contribuente deteneva 10 bitcoin e 20 ether e decideva di rivalutare i bitcoin, la rivalutazione doveva avere a oggetto tutti i 10 bitcoin detenuti. Secondo la stessa circ. n. 30/2023 (§ 3.6), inoltre, potevano essere affrancate le sole cripto-attività per le quali non fossero stati violati gli obblighi di monitoraggio fiscale.
Ragioni logiche e sistematiche fanno ritenere che questo principio risulti ancora valido.

A norma dell’art. 1 comma 27 e 28 della L. 207/2024, l’imposta sostitutiva del 18% è versata in un’unica soluzione, entro il 30 novembre 2025, o in alternativa in un massimo di tre rate annuali di pari importo, con interessi del 3% annuo sulle rate successive alla prima.
La norma non chiarisce se, per i soggetti che hanno proceduto all’affrancamento al 1° gennaio 2023 e rivalutano nuovamente le medesime cripto-attività al 1° gennaio 2025, sia possibile scomputare dall’ammontare dovuto quanto pagato in sede di prima rivalutazione, secondo la prassi consueta sperimentata per la rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni; la struttura del prospetto contenuto nel quadro RT, sezione XI, del modello REDDITI SP 2025 per le società semplici, privo di campi in cui effettuare tale compensazione, autorizzerebbe un responso negativo.

La rideterminazione del valore delle cripto-attività ha effetto ai soli fini dei redditi diversi di natura finanziaria. A norma dell’art. 1 comma 29 della L. 207/2024, infatti, l’assunzione del valore rivalutato non consente il realizzo di minusvalenze deducibili ai sensi dell’art. 68 comma 9-bis del TUIR.
Ad avviso della circ. n. 30/2023 (§ 3.6), la rideterminazione del costo di acquisto delle cripto-attività si perfeziona con il versamento dell’imposta sostitutiva (o della prima rata di essa, in caso di opzione per il versamento rateale) entro il termine previsto dalla legge, ossia il 1° dicembre 2025 (poiché come detto il 30 novembre cade di sabato).

La medesima circolare osserva anche che:
- chi ha versato l’imposta sostitutiva ma, in sede di determinazione della plusvalenza, non ha considerato il valore rideterminato, non ha diritto al rimborso dell’imposta pagata (ed è tenuto, in caso di versamento rateale, a effettuare i versamenti successivi);
- il versamento tardivo dell’imposta sostitutiva, o della prima rata, comporta l’inefficacia della rideterminazione, con la possibilità di richiedere a rimborso l’imposta stessa;
- il versamento tempestivo della prima rata al quale fa seguito l’omesso versamento della seconda e della terza lascia impregiudicata l’efficacia della rideterminazione, ma comporta la riscossione coattiva della seconda e della terza rata (salvo ravvedimento del contribuente).

Come avviene per la rideterminazione del costo fiscale di partecipazioni e terreni, l’opzione si perfeziona con il versamento dell’imposta sostitutiva (o della prima rata) entro il termine di legge.
Pertanto, anche in questo caso, dovrebbe valere l’impostazione secondo cui l’omessa indicazione nel modello REDDITI dei dati relativi alla rideterminazione effettuata costituisce una violazione formale, alla quale si rendono applicabili le sanzioni previste dal comma 1 dell’art. 8 del DLgs. 471/97, ossia pari a un minimo di 250 euro fino a un massimo di 2.000 euro.

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