Modifiche per garanzie e obblighi soggettivi nel sistema delle accise
Il DLgs. 192/2025 interviene sugli obblighi di garanzia per i depositari autorizzati
Il DLgs. 192/2025, in vigore dal 20 dicembre, si inserisce nel più ampio processo di revisione della fiscalità energetica avviato dal legislatore nel corso del 2025. Il provvedimento interviene su diversi ambiti, apportando modifiche puntuali al Testo unico delle accise (DLgs. 504/1995, c.d. TUA) e raccordandosi in modo sistematico con la riforma dell’accisa sul gas naturale e sull’energia elettrica introdotta dal DLgs. 43/2025, di cui costituisce un complemento sul piano sia sostanziale sia procedurale.
Tra le principali novità introdotte dall’art. 17 del citato decreto, merita attenzione, anzitutto, la modifica dell’art. 5 del TUA, dedicato ai depositi fiscali e, in particolare, agli obblighi di garanzia gravanti sul depositario autorizzato. La riformulazione della lett. a) del comma 3 estende infatti l’ambito soggettivo dell’esonero dall’obbligo di prestare cauzione, che resta, in via ordinaria, pari al 10% dell’imposta gravante sulla quantità massima di prodotti che possono essere detenuti nel deposito fiscale, determinata in funzione della capacità di stoccaggio dei serbatoi utilizzabili. Rimane altresì fermo il limite minimo della cauzione, pari alla media aritmetica degli importi mensili dell’imposta dovuta sulle immissioni in consumo effettuate nei dodici mesi solari precedenti. Accanto ad amministrazioni dello Stato ed enti pubblici, però, l’esonero viene espressamente esteso anche all’organismo centrale di stoccaggio istituito dallo Stato ai sensi della direttiva 2009/119/Ce, per la detenzione delle scorte petrolifere di ciascun Paese. Tale scelta normativa appare connessa al contesto geopolitico attuale e risponde all’esigenza di garantire il mantenimento e la continuità delle scorte nazionali di prodotti petroliferi, rafforzando il presidio pubblico su un segmento strategico del sistema energetico, senza gravarlo di oneri ulteriori.
Come accennato, rilevanti interventi riguardano poi il comparto del gas naturale, con modifiche agli artt. 26 e 26-ter del TUA. Con l’integrazione dell’art. 26 comma 8 lett. b), è ampliata la platea dei soggetti obbligati al pagamento dell’accisa, includendo anche chi acquista, per uso proprio, gas naturale confezionato in bombole o in altri recipienti da fornitori nazionali. In precedenza, tali soggetti assumevano la qualifica di obbligati esclusivamente in caso di acquisti da altri Stati membri o da Paesi terzi, determinando una disparità di trattamento non pienamente coerente con l’impostazione sostanziale del tributo e con la logica di neutralità della fonte di approvvigionamento, che viene ora sanata.
Sul piano degli adempimenti, la modifica dell’art. 26-ter del TUA introduce invece una rilevante semplificazione in materia di versamento dell’accisa per i gestori delle reti di gasdotti nazionali che abbiano richiesto di essere riconosciuti come soggetti obbligati. Su richiesta, tali operatori potranno versare, entro il quarto mese del semestre di riferimento e in un’unica soluzione, tutte le rate di acconto mensili relative al medesimo semestre, ciascuna determinata in misura pari all’accisa dovuta sui quantitativi di gas naturale consumati, per uso proprio, nel primo mese del semestre stesso. La previsione consente una razionalizzazione dei flussi finanziari e amministrativi, riducendo gli oneri derivanti dalla gestione dei versamenti mensili e offrendo maggiore prevedibilità nella pianificazione degli adempimenti fiscali.
Con riferimento all’energia elettrica, la modifica dell’art. 52 comma 2 lett. c) del TUA introduce una restrizione nell’ambito delle ipotesi di non assoggettamento ad accisa. In particolare, la produzione di energia elettrica mediante gruppi elettrogeni azionati da biomassa o da gas ottenuti dalla biomassa beneficia del regime di non imponibilità soltanto qualora l’energia prodotta sia consumata per uso proprio. L’eventuale utilizzo dell’energia da parte di soggetti terzi comporta, invece, il venir meno della non sottoposizione, con conseguente assoggettamento al tributo.
Infine, in attuazione di quanto già previsto dal DLgs. 43/2025, il decreto riforma l’Allegato I del TUA con riferimento al gas naturale, recependo la nuova distinzione tra “usi domestici” e “usi non domestici”, destinata a sostituire la precedente classificazione tra “usi civili” e “usi industriali” e sulla quale oggi si discute al fine di procedere alla corretta transizione dal precedente quadro di aliquote ordinarie e altre sugli usi favoriti, fino al prossimo, con una distinzione più netta, ma nell’ambito della quale allocare – sul piano formale e sostanziale – i singoli impieghi, opera non sempre immediata. La revisione ha natura prevalentemente sistematica e classificatoria e non incide sui livelli delle aliquote applicabili, che rimangono invariati, ma contribuisce a rendere più coerente e ordinato il quadro normativo complessivo in vista della piena operatività della riforma dal 1° gennaio 2026.
Nel complesso, il DLgs. 192/2025 conferma l’approccio del legislatore volto a rafforzare la coerenza interna del sistema delle accise sui prodotti energetici, intervenendo in modo mirato su profili soggettivi, procedurali e classificatori. In tale prospettiva, il decreto rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di transizione verso il nuovo assetto delle accise, destinato a trovare piena applicazione a partire dal 2026.
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