ISEE Università con attenzione all’autonomia dello studente universitario
Tra le condizioni la residenza fuori dall’unità abitativa della famiglia da almeno due anni con un’adeguata capacità di reddito
L’ISEE è lo strumento di valutazione della situazione economica delle famiglie per l’accesso alle prestazioni sociali agevolate, la cui erogazione dipende dalla situazione economica del nucleo familiare del richiedente. Viene calcolato e reso disponibile dall’INPS previa presentazione della DSU, il documento che contiene le informazioni di natura anagrafica, reddituale e patrimoniale necessarie a descrivere la situazione economica del nucleo familiare.
La disciplina è contenuta all’interno del DPCM 159/2013 (come modificato dal DPCM 13/2025), mentre il modello e le istruzioni attualmente in vigore sono stati approvati con il DM 2 aprile 2025 n. 75, in attesa di eventuali aggiornamenti del modulo e delle istruzioni alle novità emerse con la legge di bilancio 2026 (si veda “Sale la franchigia prima casa ai fini ISEE per l’accesso ad alcune prestazioni” del 6 gennaio 2026).
Si ricorda che sussistono più tipologie di ISEE, calcolati diversamente in funzione della specifica prestazione che si deve richiedere:
- ISEE ordinario, valevole per la generalità delle prestazioni agevolate;
- ISEE sociosanitario, per l’accesso alle prestazioni sociosanitarie;
- ISEE sociosanitario – residenze, per le prestazioni sociosanitarie residenziali;
- ISEE università, per la richiesta di prestazioni nell’ambito del diritto allo studio universitario;
- ISEE minorenni, per le prestazioni sociali agevolate rivolte a minori, figli di genitori non coniugati tra loro e non conviventi;
- ISEE corrente, calcolato in presenza di un ISEE in corso di validità al fine di aggiornare i dati reddituali della DSU già presentata.
Riguardo all’ISEE Università le istruzioni stabiliscono che va identificato, ai sensi della disciplina vigente, il nucleo familiare di riferimento dello studente, indipendentemente dalla residenza anagrafica eventualmente diversa da quella del nucleo familiare di provenienza. In particolare, nel caso di richiesta di prestazioni universitarie, lo studente “fuori sede” e non “autonomo”, ai soli fini delle prestazioni universitarie, viene attratto nel nucleo dei propri genitori, pur avendo diversa residenza (in tal caso, rileveranno anche i redditi e i patrimoni di tutti i componenti del nucleo dei genitori).
Con riferimento all’autonomia dello studente universitario occorre prestare particolare attenzione. Ai fini dell’accesso alle prestazioni per il diritto allo studio universitario, lo studente universitario è considerato autonomo se rispetta entrambe le seguenti condizioni:
- è residente fuori dall’unità abitativa della famiglia di origine da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della DSU, in alloggio non di proprietà di un membro della famiglia medesima (in sostanza occorre verificare se la residenza dello studente è da almeno due anni diversa da quella dei suoi genitori o, più in generale, della sua famiglia di origine, e che tale residenza diversa non sia un immobile di proprietà di uno dei membri del nucleo familiare originario);
- presenta un’adeguata capacità di reddito.
Per valutare l’adeguata capacità di reddito si deve fare riferimento alle disposizioni dell’università che disciplinano la richiesta della prestazione. Le ultime istruzioni (approvate con il DM 2 aprile 2025 n. 75) riportano la soglia di 9.000 euro annui, fatta salva la possibilità per i soggetti competenti in materia di servizi per il diritto allo studio di stabilire una variazione massima in aumento ovvero in riduzione pari al 5% rispetto a tale valore di riferimento (art. 3 del DM 17 dicembre 2021 n. 1320). Tuttavia, con l’emanazione del DM ex art. 7 comma 7 del DLgs. 68/2012, la soglia potrebbe eventualmente essere modificata.
L’adeguata capacità di reddito deve essere riferita, in linea di principio, al singolo studente universitario. Se tuttavia questi è coniugato ovvero in regime di “convivenza di fatto” (art. 1 comma 36 della L. 76/2016) registrata presso il Comune di residenza, la predetta soglia per l’adeguatezza della capacità di reddito deve essere valutata tenendo conto anche dei redditi del coniuge ovvero del convivente di fatto dello studente universitario.
Invece, lo studente non è autonomo qualora:
- pur non abitando con i genitori da almeno due anni dalla data di presentazione della DSU, risieda in un immobile di proprietà di un componente della famiglia di origine;
- pur risiedendo in alloggio non di proprietà di un membro della propria famiglia non dispone di adeguata capacità di reddito, o risiede in tale abitazione da meno di due anni dalla data di presentazione della DSU;
- dispone di adeguata capacità di reddito e risiede in un immobile di proprietà di un componente della famiglia di origine oppure risiede fuori dalla casa di abitazione del nucleo da meno di due anni dalla data di presentazione della DSU.
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