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Giovedì, 15 gennaio 2026 - Aggiornato alle 6.00

LAVORO & PREVIDENZA

Esonero contributivo per le assunzioni di lavoratrici madri con almeno 3 figli

Le lavoratrici devono essere inoltre prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi

/ Daniele SILVESTRO

Giovedì, 15 gennaio 2026

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La legge di bilancio 2026 (L. 199/2025) ha introdotto un incentivo per l’assunzione di lavoratrici madri con almeno 3 figli.

L’incentivo decorre dalle assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2026, fermo restando che, ai fini dell’effettiva fruizione del beneficio, occorrerà attendere le istruzioni da parte dell’INPS. Non si tratta quindi di un incentivo temporaneo, ma di un nuovo incentivo strutturale che parte da quest’anno.
In particolare, l’art. 1 commi 210-213 della L. 199/2025 prevede un incentivo in favore dei datori di lavoro privati nel caso in cui assumono donne con le seguenti caratteristiche:
- madri di almeno 3 figli di età minore di 18 anni;
- prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi.

Sul punto, si ricorda che sono soggetti privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi sia coloro che negli ultimi 6 mesi non hanno prestato attività lavorativa riconducibile a un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi, sia coloro che negli ultimi 6 mesi hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito che corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’art. 13 del TUIR (DM 17 ottobre 2017; circ. Min. Lavoro 25 luglio 2013 n. 34).

Ai fini dell’accesso all’incentivo l’assunzione può essere effettuata con contratto a tempo determinato, anche in somministrazione, o a tempo indeterminato e sono inoltre agevolabili anche le trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato.
Non possono essere incentivate le assunzioni effettuate con contratto di lavoro domestico e i rapporti di lavoro in apprendistato.

L’incentivo consiste in un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nella misura del 100%, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile.
L’esonero non avrà impatti sulla futura prestazione previdenziale della lavoratrice in quanto resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Non sono agevolabili i premi e i contributi dovuti all’INAIL, che rimangono esclusi dall’esonero.

Quanto alla durata dell’incentivo, la norma stabilisce una durata differente in relazione al contratto di lavoro, vale a dire:
- 12 mesi dalla data dell’assunzione, se questa è effettuata con contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione;
- un massimo 18 mesi dalla data dell’assunzione con il contratto a tempo determinato, se il contratto è trasformato a tempo indeterminato;
- 24 mesi dalla data dell’assunzione se questa è effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

L’esonero contributivo è riconosciuto nei limiti di spesa stanziati e pari a: 5,7 milioni di euro per l’anno 2026; 18,3 milioni di euro per l’anno 2027; di 24,7 milioni di euro per l’anno 2028; 25,3 milioni di euro per l’anno 2029; 25,9 milioni di euro per l’anno 2030; 26,5 milioni di euro per l’anno 2031; 27 milioni di euro per l’anno 2032; 27,6 milioni di euro per l’anno 2033; 28,2 milioni di euro per l’anno 2034; 28,9 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2035.
Sarà l’INPS a provvedere al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, non procedendo all’accoglimento delle ulteriori comunicazioni per l’accesso all’esonero contributivo qualora dall’attività di monitoraggio dovesse emergere, anche in via prospettica, il raggiungimento del limite di spesa.

Quanto al rapporto con altri incentivi, l’esonero contributivo per l’assunzione di lavoratrici madri non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, mentre è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all’art. 4 del DLgs. 216/2023.

Sull’argomento si segnala la prima diretta del percorso “Adempimenti e novità lavoro 2026” programmata per il 29 gennaio, su Legge di Bilancio 2026 e riflessi pratici per l’amministrazione del personale.

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