Accertamenti sulle locazioni del Centro operativo di Pescara annullabili per incompetenza
Secondo la Cassazione rimane la competenza legata al domicilio fiscale del contribuente
La Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 34444 del 28 dicembre 2025, ha affermato un principio dalla portata dirompente.
Infatti, i giudici hanno senza mezzi termini affermato che, ove l’accertamento sia notificato dal Centro di Pescara, esso è annullabile per violazione della competenza territoriale, pur sempre connessa al domicilio fiscale del contribuente.
L’art. 28 del DL 78/2010 stabilisce:
- al comma 1 che, “Al fine di contrastare l’inadempimento dell’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi l’Agenzia delle Entrate esegue specifici controlli sulle posizioni dei soggetti che risultano aver percepito e non dichiarato redditi di lavoro dipendente ed assimilati sui quali, in base ai flussi informativi dell’INPS, risultano versati i contributi previdenziali e non risultano effettuate le previste ritenute”;
- al comma 2, che altresì “Ai fini di cui al comma 1, le attività di controllo e di accertamento realizzabili con modalità automatizzate sono incrementate e rese più efficaci attribuendone la effettuazione ad apposite articolazioni dell’Agenzia delle entrate, con competenza su tutto o parte del territorio nazionale, individuate con il regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate di cui all’articolo 71, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Conseguentemente, all’articolo 4 ed all’articolo 10 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo le parole «centro di servizio» sono aggiunte le seguenti: «o altre articolazioni dell’Agenzia delle entrate, con competenza su tutto o parte del territorio nazionale, individuate con il regolamento di amministrazione di cui all’articolo 71 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nell’ambito della dotazione organica prevista a legislazione vigente e anche mediante riorganizzazione, senza oneri aggiuntivi, degli Uffici dell’Agenzia»”.
Sulla base dell’art. 28 del DL 78/2010 è stato emanato il provvedimento direttoriale del 28 gennaio 2011 n. 16271, con cui sono state ridefinite e ampliate le attribuzioni del Centro operativo di Pescara.
La Cassazione ha sancito che dall’art. 28 del DL 78/2010 “non può inferirsi un ampliamento delle competenze (assegnando potere impositivo) al predetto centro operativo”.
Pertanto, è stato enunciato il seguente principio di diritto: “ai sensi dell’art. 28, comma 2, d.l. 78/2010, il Centro operativo di Pescara ha solo poteri di istruttoria e di controllo, non anche impositivi, essendo riservata all’Agenzia delle Entrate territorialmente competente l’adozione degli atti impositivi”.
Il principio, riferendosi nello specifico alle locazioni non dichiarate il cui accertamento è sovente emesso dal Centro operativo di Pescara (cfr. la sentenza oggetto del ricorso per Cassazione, C.G.T. II Lazio 25 marzo 2024 n. 1967/10/24) ha come detto una portata potenzialmente dirompente. Se avesse seguito, allora i giudici tributari potrebbero annullare gli accertamenti sulle locazioni non dichiarate ai sensi dell’art. 7-bis della L. 212/2000 per incompetenza territoriale.
Tuttavia, il ragionamento della Suprema Corte fa sorgere qualche dubbio.
L’art. 28 comma 2 del DL 78/2010 stabilisce che “le attività di controllo e di accertamento realizzabili con modalità automatizzate” sono rese più efficaci attribuendone la “effettuazione” ad apposite articolazioni dell’Agenzia delle Entrate (da ciò ha avuto origine il provvedimento direttoriale del 28 gennaio 2011 n. 16271, che ha implementato le competenze del Centro di Pescara).
Il legislatore demanda a tali articolazioni non solo le attività di controllo, ma anche espressamente quelle di accertamento, quindi sostenere che le competenze del Centro di Pescara siano circoscritte al controllo appare riduttivo.
Poi il ricorso, come prevede espressamente l’art. 10 del DLgs. 546/92, va notificato non al Centro di Pescara, ma alla Direzione provinciale determinata con riferimento al domicilio fiscale e, per espressa disposizione dell’art. 4 del DLgs. 546/92, la competenza del giudice è sempre connessa alla Direzione provinciale e non al Centro di Pescara.
Dal punto di vista processuale, i diritti del contribuente non sono lesi, in quanto un contribuente che risiede a Mantova non dovrà recarsi a Pescara per gestire il contenzioso.
Il discorso è diverso per la fase ante ricorso. Salvo si accetti il ragionamento della Cassazione, la fase di autotutela e/o di adesione va gestita a Pescara, ma ciò, visto il sempre più frequente utilizzo della telematica, non implica che il contribuente debba necessariamente recarsi a Pescara.
Il confronto con gli uffici ben può avvenire telefonicamente o mediante videochiamata.
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