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LAVORO & PREVIDENZA

Attuata la direttiva Ue contro i rischi di esposizione all’amianto

Con il DLgs. 213/2025 vengono introdotte alcune modifiche al DLgs. 81/2008

/ Mario PAGANO

Venerdì, 16 gennaio 2026

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È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 9 gennaio scorso il DLgs. 31 dicembre 2025 n. 213, con il quale l’Italia ha dato finalmente attuazione alla direttiva Ue 2023/2668 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 novembre 2023, che modifica la precedente direttiva Ce 2009/148, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi a un’esposizione all’amianto durante il lavoro.
Il provvedimento, di grande impatto e importanza per la sicurezza dei lavoratori in un settore delicato come quello riferito a lavorazioni connesse all’amianto, entrerà in vigore il prossimo 26 gennaio.

Come detto, il contesto è quello della direttiva Ue 2023/2668, che si prefigge la necessità di garantire un livello coerente di protezione contro i rischi connessi con l’esposizione professionale all’amianto. Non va dimenticato, infatti, come quest’ultimo rappresenti ancora oggi un agente cancerogeno altamente pericoloso, tuttora diffuso in diversi settori economici, quali la ristrutturazione edilizia, l’attività estrattiva, la gestione dei rifiuti e la lotta antincendio, in cui i lavoratori sono ad alto rischio di esposizione.

In tal senso, quindi, un primo importante passo riguarda l’ampliamento del campo di applicazione delle nuove disposizioni che oggi guardano, quindi, a tutte le attività lavorative, ivi compresi i lavori di manutenzione, ristrutturazione e demolizione, la rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto, lo smaltimento e il trattamento dei relativi rifiuti, nonché la bonifica delle aree interessate, l’attività estrattiva o di scavo in pietre verdi, la lotta antincendio o la gestione delle emergenze in eventi naturali estremi, nelle quali vi è rischio per la salute dei lavoratori, che deriva o può derivare dall’esposizione all’amianto, durante il lavoro.

L’estrema pericolosità e delicatezza di tali lavorazioni viene enfatizzata proprio dalla modifica apportata all’art. 248 del DLgs. 81/2008. Prima di intraprendere lavori di demolizione, di manutenzione o di ristrutturazione, al datore di lavoro non basterà più adottare, anche chiedendo informazioni ai proprietari dei locali, ogni misura necessaria volta ad individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto d’amianto. Per gli edifici realizzati antecedentemente alla data dell’entrata in vigore della L. 257/92 (che contiene disposizioni relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto), lo stesso sarà tenuto anche a chiedere informazioni, oltre che ai proprietari dei locali, ad altri datori di lavoro e ottenendole da altre fonti, compresi i registri pertinenti.

Se questa fase informativa non risulta esaustiva e sufficiente, il datore di lavoro provvede all’esame della presenza di materiali contenenti amianto mediante un operatore qualificato conformemente alle leggi e alle prassi nazionali, acquisendo il risultato di tale esame prima dell’inizio dei lavori.

Altra misura incisiva attiene alla stessa fase di valutazione dei rischi.
In questo caso, attraverso la modifica dell’art. 249 del DLgs. 81/2008, oltre alla normale fase di valutazione dei rischi riferiti all’esposizione alla polvere proveniente dall’amianto o da materiali contenenti amianto, viene introdotto un criterio di priorità nelle scelte datoriali relative alle misure da adottare, che impone al datore di lavoro di effettuare preventivamente, ove possibile, le attività di rimozione dell’amianto o di materiali contenenti amianto rispetto ad altre forme di manutenzione e bonifica.

Con la modifica dell’art. 250 del medesimo DLgs. 81/2008 viene meglio dettagliato e, a parere di chi scrive, conseguentemente ampliato, l’obbligo, anche sotto il profilo contenutistico, di invio della notifica preliminare telematica da effettuarsi prima dell’inizio dei lavori di manutenzione, ristrutturazione e demolizione, di rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto, di smaltimento e di trattamento dei relativi rifiuti, nonché di bonifica delle aree interessate, dell’attività estrattiva o di scavo in pietre verdi, in cui i lavoratori sono o possono essere esposti alla polvere proveniente dall’amianto o da materiali contenenti amianto durante il lavoro.

Vengono introdotte, poi, misure più stringenti in relazione al corretto utilizzo dei dispositivi di protezione messi a disposizione dei lavoratori che effettuano queste particolari lavorazioni ad alto rischio, nonché rese più frequenti e dettagliate le misurazioni e i campionamenti dei luoghi di lavoro esposti.

Infine, non poteva mancare una particolare attenzione alla formazione dei lavoratori.
In particolare, quest’ultima dovrà essere adattata il più possibile alle caratteristiche della mansione del lavoratore e ai compiti e metodi di lavoro specifici di tale professione, riguardando anche l’uso di attrezzature tecnologiche e macchine per contenere l’emissione e la dispersione di fibre di amianto durante i processi lavorativi.

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