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Sabato, 17 gennaio 2026 - Aggiornato alle 6.00

LAVORO & PREVIDENZA

Liquidazione anticipata della NASpI in due rate

L’INPS riepiloga alcune delle principali misure di sostegno al reddito e alle famiglie

/ Luca MAMONE

Sabato, 17 gennaio 2026

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Con la prima circolare dell’anno, la n. 1/2026, l’INPS ha fornito un quadro riepilogativo delle disposizioni valide per il 2026 in materia di ammortizzatori sociali e di sostegno al reddito e alle famiglie, introdotte dal DL 180/2025, dalla L. 182/2025 nonché dalla legge di bilancio 2026 (L. 199/2025).

Si ricorda che l’art. 4 del DL 180/2025, al fine di integrare il trattamento economico dei dipendenti impiegati presso gli stabilimenti di Acciaierie d’Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria, autorizza una specifica spesa per i lavoratori per i quali sia prorogato, nel biennio 2025/2026, il ricorso alla CIGS. Tali risorse, precisa l’INPS, possono essere utilizzate anche per le attività di formazione professionale legate alla gestione delle bonifiche.

Proseguendo, l’INPS evidenzia come l’art. 22 comma 1 della L. 182/2025, inserendo il comma 2-bis all’art. 8 del DLgs. 148/2015, richieda al lavoratore che durante il periodo di fruizione del trattamento di integrazione salariale svolge attività lavorativa, di darne immediata comunicazione anche al datore di lavoro che ha richiesto l’intervento di integrazione salariale, e non solo all’INPS.

Più massiccio, invece, risulta l’intervento in materia di ammortizzatori sociali operato dalla legge bilancio 2026 (L. 199/2025), a cominciare dalle misure di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro.
Tra queste si segnalano – all’art. 1 commi da 165 a 173 – la proroga per quest’anno: dei trattamenti di CIGS e mobilità in deroga nelle aree di crisi industriale complessa di cui all’art. 44 del DLgs. 148/2015; dell’integrazione salariale straordinaria in deroga di cui all’art. 44 del DL 109/2018, della durata pari a 12 mesi, finalizzato alla gestione degli esuberi di personale e destinato alle imprese che hanno cessato l’attività produttiva; della misura ex art. 1-bis del DL 243/2016 di sostegno al reddito in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese del Gruppo ILVA; del trattamento di integrazione salariale a favore delle imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a 1.000 e che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati in ragione della loro complessità.

Inoltre, l’art. 1 comma 170 della legge di bilancio 2026 prevede, anche per quest’anno, il finanziamento delle misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti delle imprese del settore dei call center, di cui all’art. 44 comma 7 del DLgs. 148/2015. Sul punto, l’INPS ricorda che tale trattamento in deroga è rivolto alle imprese del citato settore non rientranti nel campo di applicazione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con un organico superiore a 50 unità nel semestre precedente.

Un ulteriore ambito trattato nella circolare in commento è rappresentato dalle disposizioni della legge di bilancio 2026 in materia di ammortizzatori sociali a seguito della cessazione del rapporto di lavoro.

Da lunedì on line il servizio per richiedere l’indennità di discontinuità

Tra le varie, l’art. 1 comma 176 della L. 199/2025 interviene in merito alle modalità di erogazione della liquidazione anticipata della NASpI che, ai sensi dell’art. 8 del DLgs. 22/2015, può essere richiesta dal beneficiario come incentivo all’autoimprenditorialità. In particolare, si prevede che l’erogazione della prestazione non avvenga più in un’unica soluzione, come previsto dalla previgente normativa, ma in due rate: la prima, in misura pari al 70% dell’intero importo; la seconda, pari al restante 30%, da corrispondere al termine della durata della NASpI e comunque non oltre il termine di 6 mesi dalla data di presentazione della domanda di anticipazione, previa verifica della mancata rioccupazione o della titolarità di pensione diretta.

Un’altra disposizione di rilievo consiste nella modifica dei requisiti di accesso all’indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo. Nel dettaglio, con riferimento al requisito reddituale per l’accesso alla prestazione, l’art. 1 comma 840 della legge di bilancio 2026 ha previsto che il richiedente debba essere in possesso di un reddito ai fini IRPEF non superiore a 35.000 euro nell’anno di imposta precedente alla presentazione della domanda. Inoltre, la medesima norma ha stabilito che il requisito delle giornate minime di contribuzione accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo si ritenga soddisfatto per i soli attori cinematografici o dell’audiovisivo, anche qualora il lavoratore abbia maturato almeno 15 giornate di contribuzione accreditata o almeno 30 giornate complessive nei 2 anni precedenti a quello di presentazione della domanda. 

Nel merito, lo stesso INPS è intervenuto ieri con il messaggio n. 154, comunicando che dal 19 gennaio 2026 è disponibile sul proprio portale il servizio per la presentazione della domanda per l’anno 2026, riferita all’anno di competenza 2025. Il servizio rimarrà disponibile fino al 30 aprile 2026.

Infine, si ricorda che con riferimento alle misure di tutela della genitorialità, l’art. 1 comma 219 della legge di bilancio 2026 prevede la fruizione del congedo parentale disciplinato dagli artt. 32 ss. del DLgs. 151/2001 anche con riferimento ai figli di età compresa tra i 12 e i 14 anni.

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