Il Tribunale Ue favorisce una lettura sostanziale della nozione doganale di assortimento
Le note di sezione del regolamento 2658/87 prevalgono sulle regole generali
La classificazione delle merci converte la descrizione merceologica di un bene in un codice doganale (o voce tariffaria) costituito da una sequenza numerica. La tariffa doganale, contenuta nell’Allegato I, parte seconda, del regolamento (Ue) 2658/87, individua, per ogni voce tariffaria, il dazio da applicare alle merci in ingresso nel territorio dell’Ue.
Un’errata classificazione, di conseguenza, può condurre, sotto il profilo impositivo, all’applicazione di un dazio non corretto, con conseguenti riflessi anche sull’IVA, giacché il dazio entra nella base imponibile di tale imposta (art. 69 comma 1 del DPR 633/72).
Nella sentenza del 25 febbraio 2026 relativa alla causa T-69/25, il Tribunale Ue si è pronunciato in merito alla corretta classificazione doganale di un sistema di capsule contenente polvere di lega d’argento e mercurio liquido, destinati a essere miscelati per formare un amalgama da utilizzare per l’otturazione di una cavità dentaria.
L’autorità doganale tedesca, in una ITV, aveva classificato tale bene (capsula e suo contenuto) alla sottovoce 2843 90 10 (dazio 5,3%). L’operatore economico, invece, riteneva che la sottovoce doganale corretta da attribuire al prodotto fosse la 3006 40 00 (dazio 0%).
Siffatta differenza di risultati è da attribuire al fatto che se il sistema di capsule si fosse potuto qualificare come “assortimento”, secondo quanto previsto dalla nota 3, sezione VI dell’Allegato I del regolamento (Ue) 2658/87, allora la classificazione avrebbe dovuto seguire il prodotto risultante dalla miscelazione dei due componenti, riconducibile alla voce 2843. Al contrario, ossia prescindendo dal concetto di “assortimento”, il prodotto avrebbe potuto essere classificato come merce per otturazione dentaria da inquadrare alla voce 3006.
La nota 3 della sezione VI del regolamento (Ue) 2658/87 stabilisce che “i prodotti presentati in assortimenti composti da più elementi costitutivi distinti classificabili in tutto o in parte in questa sezione e riconoscibili come destinati, dopo essere stati mescolati, a costituire un prodotto della sezione VI o VII, sono da classificare nella voce riguardante quest’ultimo prodotto, a condizione che tali elementi costitutivi siano: a) per il loro condizionamento, nettamente riconoscibili come destinati ad essere utilizzati insieme senza essere preventivamente ricondizionati; b) presentati nello stesso tempo; c) riconoscibili, per la loro natura o le loro rispettive quantità, come complementari gli uni agli altri”.
Il giudice del rinvio, nel formulare la questione pregiudiziale, ha evidenziato i seguenti aspetti critici: se la nozione di “assortimento” della citata nota 3 possa coincidere con quella della regola generale 3, lettera b), del medesimo regolamento, dove si tratta delle “merci presentate in assortimenti”; se la condizione relativa a una “presentazione simultanea” degli elementi costitutivi, enunciata alla nota 3, presupponga la necessità di una presentazione separata di tali elementi; se, quando gli elementi sono due, entrambi debbano rientrare nella sezione VI oppure sia sufficiente che vi rientri anche un solo componente.
Il Tribunale dell’Ue ha affermato che la nozione di “assortimento” della nota 3 va interpretata indipendentemente dalla identica nozione contenuta nella regola generale 3 lett. b). La nota 3, infatti, costituisce una disposizione speciale che prevale sulla menzionata regola generale.
Per rientrare nella nota 3, inoltre, i componenti devono essere fisicamente identificabili come separati l’uno dall’altro. Nel caso concreto, la polvere di lega d’argento e il mercurio liquido sono da considerare elementi distinti, anche se la separazione delle cavità della capsula distruggerebbe la capsula medesima.
La nota 3, infine, si applica quando anche solo uno degli elementi costitutivi rientra nella sezione VI.
Nel caso delle capsule dentarie le condizioni previste dalla nota 3 appaiono tutte integrate, poiché i due elementi in essa contenuti: sono confezionati per essere utilizzati insieme; sono presentati simultaneamente al momento dello sdoganamento; le rispettive quantità sono calibrate per ottenere una porzione di amalgama da utilizzare per l’otturazione di una cavità dentaria.
Sulla scorta di tali considerazioni il Tribunale Ue giunge a stabilire un importante principio in materia di classificazione doganale, ossia che non rileva la separabilità fisica della capsula (che nella fattispecie non sussiste), ma solamente il fatto che gli elementi in essa contenuti siano separati, presentati congiuntamente e destinati alla miscelazione per ottenere un prodotto finale delle sezioni VI o VII.
Si tratta di orientamento che, evidentemente, favorisce una lettura sostanziale della nozione di “assortimento” doganale, prescindendo da elementi materiali i quali, se considerati singolarmente, potrebbero condurre a un risultato opposto.
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