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LAVORO & PREVIDENZA

Il risarcimento per licenziamento illegittimo va graduato al vizio

La tutela ex art. 8 della L. 604/66 appare insufficiente a livello risarcitorio e dissuasivo non tenendo conto della gravità dei vizi dell’atto espulsivo

/ Giada GIANOLA

Venerdì, 20 marzo 2026

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Il Tribunale di Livorno, con un’ordinanza dello scorso 12 febbraio, ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 8 della L. 604/66 nella parte in cui prevede un massimo di 6 mensilità e non un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto (derivante dal dimezzamento del tetto massimo previsto dall’art. 18 comma 5 della L. 300/70) come limite dell’indennità risarcitoria in caso di illegittimità del licenziamento irrogato da un’impresa di piccole dimensioni. L’incostituzionalità risiederebbe nella previsione di un limite massimo “privo di una reale forza dissuasiva e, dunque, inadeguato a fronteggiare i possibili diversi scenari concreti (e i conseguenti vizi) qualora un datore di lavoro sottosoglia commini un licenziamento ingiustificato”.

Tale norma si applica ai lavoratori assunti prima dell’entrata in vigore del DLgs. 23/2015, quindi prima del 7 marzo 2015, da imprese che non raggiungono i limiti dimensionali di cui all’art. 18 comma 8 della L. 300/70, quindi che non occupano più di 15 dipendenti, in caso di licenziamento privo di giusta causa o giustificato motivo. In tali ipotesi, il datore di lavoro è tenuto a riassumere il lavoratore entro tre giorni o, in mancanza, a risarcire il danno versando allo stesso un’indennità di importo compreso fra un minimo di 2,5 e un massimo di 6 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo al numero dei dipendenti occupati, alle dimensioni dell’impresa, all’anzianità di servizio del prestatore di lavoro, al comportamento e alle condizioni delle parti.

Si ricorda che sempre il Tribunale di Livorno aveva rilevato l’inadeguatezza della tutela apprestata dall’art. 9 comma 1 del DLgs. 23/2015 ai dipendenti di piccole imprese assunti dopo il 7 marzo 2015, tanto che la Consulta, con la decisione n. 118/2025, ha dichiarato tale norma incostituzionale nella parte in cui prevedeva il tetto massimo di 6 mensilità (si veda “Incostituzionale la disciplina dei licenziamenti nelle piccole imprese” del 22 luglio 2025).

Anche nel caso di specie, il dubbio di legittimità costituzionale muove in due direzioni, in quanto la disposizione censurata, l’art. 8 della L. 604/66, prevedendo un limite massimo alla responsabilità risarcitoria del datore di lavoro c.d. sottosoglia nei confronti dei lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015, individua una forbice troppo ridotta che non consente una liquidazione rispettosa del principio di uguaglianza, ragionevolezza e adeguatezza e, dall’altro, fa dipendere questa limitazione dalla data di assunzione, che, osserva il Tribunale, nell’attuale contesto appare irragionevole e ingiustificatamente punitiva.

Nel caso di specie, il licenziamento della lavoratrice, assunta da più di 20 anni, non solo era genericamente motivato, ma non era nemmeno stato preceduto dalla lettera di contestazione.
Con l’ordinanza in esame, il giudice evidenzia che rispetto alla gravità dei vizi di cui risultava inficiato il licenziamento intimato alla lavoratrice, la tutela di cui all’art. 8 della L. 604/66 applicabile al caso di specie – considerato il requisito dimensionale e la data di assunzione – risulta insufficiente a livello sia risarcitorio sia dissuasivo, non tenendo conto della gravità dei vizi dell’atto espulsivo.

Il limite massimo di 6 mensilità, evidenzia il Tribunale, non assicura infatti all’indennità il necessario carattere compensativo e dissuasivo e comporta un’ingiustificata differenza di trattamento tra i lavoratori dipendenti di imprese di piccole dimensioni e i lavoratori dipendenti di imprese di maggiori dimensioni, per i quali la tutela è invece graduabile in base alla gravità del vizio. Il trattamento diversificato sussiste, però, anche tra lavoratori della stessa azienda sottosoglia in caso di vizi del licenziamento molto diversi tra di loro sotto il profilo della gravità, con conseguente violazione dei precetti costituzionali, tra cui l’art. 3 comma 2 e l’art. 41 comma 2 della Costituzione.

Riprendendo quanto già affermato dalla Consulta con la decisione n. 194/2018, con l’ordinanza in esame si rileva quindi che il sistema di determinazione dell’indennità risarcitoria in caso di licenziamento illegittimo non deve essere connotato da rigidità, omologando situazioni tra loro diverse, ma deve per contro considerare la pluralità di fattori che incidono sull’entità del pregiudizio causato dall’ingiustificato licenziamento e, quindi, di conseguenza, sulla misura dell’indennizzo spettante.

Si attende, quindi, ora la decisione della Corte Costituzionale sul punto, che potrebbe cogliere l’occasione per coordinare la disciplina dell’art. 8 della L. 604/66 con quella di cui all’art. 9 del DLgs. 23/2015 dopo la sua dichiarazione di parziale incostituzionalità.

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