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Martedì, 30 giugno 2026 - Aggiornato alle 6.00

IL CASO DEL GIORNO

Detrazione per il box auto quando è pertinenza

/ Enrico ZANETTI e Arianna ZENI

Martedì, 30 giugno 2026

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In materia di interventi volti al recupero edilizio che danno diritto alla detrazione IRPEF, la lett. d) dell’art. 16-bis comma 1 del TUIR ricomprende quelli “relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune” (c.d. “detrazione IRPEF box auto”).

L’agevolazione si aggiunge non soltanto al soggetto IRPEF che sostiene le spese per la realizzazione, in economia o in appalto, delle “autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune”, ma anche al soggetto IRPEF che acquista i predetti beni immobili presso l’impresa che li ha realizzati. In questo secondo caso, funziona come detrazione “per acquisto di box auto”, al pari delle due detrazioni “per acquisti di unità immobiliari” disciplinate dall’art. 16-bis comma 3 del TUIR e dall’art. 16 comma 1-septies del DL 63/2013 (c.d. “bonus casa acquisti” e “sismabonus acquisti”), ma con la differenza che a essere agevolato rimane il costo di costruzione del box auto e non il corrispettivo di acquisto pattuito tra le parti.

Condizione indispensabile richiesta esplicitamente dalla norma affinché possa competere l’agevolazione è che sussista un vincolo di pertinenzialità con un’unità abitativa di proprietà del contribuente, oppure, se il parcheggio è in corso di costruzione, si possa creare un vincolo di pertinenzialità con un’abitazione (circ. Agenzia delle Entrate nn. 7/2021, p. 322 e 28/2022).

Sin dall’introduzione dell’agevolazione, l’Amministrazione finanziaria ha ritenuto che, per essere una pertinenza, l’unità immobiliare debba soddisfare le condizioni oggettive e soggettive previste dall’art. 817 c.c. (cfr. ris. Min. Finanze n. 69270/99 e C.M. n. 121/98), dove l’elemento oggettivo è costituito dalla destinazione durevole e funzionale di servizio od ornamento tra l’elemento di pertinenza e l’elemento principale, per il miglior uso di quest’ultima, mentre l’elemento soggettivo è dato dalla volontà del proprietario o di chi ne abbia sulla medesima un diritto reale o la detenzione, di porre la pertinenza in un rapporto di complementarità o strumentalità funzionale dell’elemento principale.

Più di recente, la prassi dell’Agenzia delle Entrate ha precisato che tra i documenti in possesso del proprietario deve rientrare anche la concessione edilizia da cui risulti il vincolo di pertinenzialità con l’abitazione (è evidente che questo documento può esistere solo nel caso in cui i lavori di costruzione del box auto sono realizzati direttamente dal possessore dell’abitazione).
Quando, invece, il box o posto auto viene acquistato da un’impresa, la pertinenzialità può essere indicata nell’atto di acquisto (rogito notarile) o nel preliminare di vendita registrato. Se, ancora, il parcheggio è in corso di costruzione, la citata circ. n. 7/2021 ammette la detrazione con “l’obbligo di creare un vincolo di pertinenzialità con un’abitazione” (così anche la circ. Agenzia delle Entrate n. 17/2023).

Nell’ipotesi di acquisto del box auto unitamente all’abitazione, la detrazione può essere riconosciuta anche per i pagamenti effettuati prima ancora dell’atto notarile o in assenza di un preliminare d’acquisto registrato che indichino il vincolo pertinenziale, ma a condizione che tale vincolo risulti costituito e riportato nel contratto prima della presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il contribuente si avvale della detrazione (cfr. circ. Agenzia delle Entrate nn. 17/2023, p. 39 e 43/2016).

Tornando alla fattispecie relativa alla realizzazione delle autorimesse o posti auto a opera del soggetto titolare dell’abitazione, una recente risposta a interpello dell’Agenzia delle Entrate (la n. 118/2026) pare non ammettere alternative alla necessità che il vincolo di pertinenzialità con l’abitazione risulti esplicitato nella concessione edilizia.
Il chiarimento, tuttavia, lascia alquanto perplessi perché non si ravvedono ragioni per disconoscere l’agevolazione nel momento in cui, al termine dei lavori di costruzione del box auto, lo stesso venga effettivamente destinato a pertinenza secondo le indicazioni dell’art. 817 c.c. (peraltro il posto auto è considerato pertinenza dell’abitazione ai fini dell’IMU).

In altre occasioni, la stessa Agenzia ha posto attenzione alla destinazione dell’immobile soltanto al termine dei lavori (è il caso dell’applicazione dell’aliquota “maggiorata” del 50% per le spese 2025 e 2026 per l’immobile destinato ad abitazione principale – circ. n. 8/2025 – o anche al requisito della residenzialità richiesto per beneficiare del “bonus casa” che deve sussistere al termine dei lavori - circ. n. 28/2022, p. 25).

Altra questione affrontata dalla risposta n. 118/2026 riguarda l’accatastamento del box auto che deve essere nella categoria C/6 e non C/2 come nel caso di specie. Anche se questa conclusione pare essere quella più aderente al testo della norma che parla di “autorimesse o posti auto”, giova ricordare che in relazione al “bonus casa”, di cui all’art. 16-bis del TUIR, la C.M. n. 57/98 aveva affermato che, per determinare il carattere residenziale delle unità immobiliari, rileva l’uso “di fatto”, a prescindere dalla categoria catastale (con riguardo al superbonus di cui all’art. 119 del DL 34/2020 analoghi chiarimenti sono stati forniti dalla circ. Agenzia delle Entrate n. 30/2020, § 4.4.4).

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