Per la ristrutturazione trasversale basta la soddisfazione integrale dei crediti prelatizi
Il pagamento assorbe e neutralizza la necessità di una manifestazione formale di voto
Ai fini dell’omologazione forzosa (c.d. cross-class cram-down) del concordato preventivo, ex art. 112 comma 2 del DLgs. 14/2019 (CCII), è necessario che sussistano le condizioni indicate alle lett. a), b), c) e d) ivi previste e che, durante l’approvazione ordinaria, manchi il requisito dell’unanimità delle classi, ex art. 109 comma 5 del CCII.
In particolare, la lett. d) dell’art. 112 comma 2 del CCII stabilisce che “la proposta è approvata dalla maggioranza delle classi, purché almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione, oppure, in mancanza dell’approvazione a maggioranza delle classi, la proposta è approvata da almeno una classe di creditori: 1) ai quali è offerto un importo non integrale del credito; 2) che sarebbero soddisfatti in tutto o in parte qualora si applicasse l’ordine delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione”.
In relazione al principio di cui al n. 2 della lett. d), si pone, tuttavia, la questione se la minoranza consenziente debba essere costituita da una classe (o più classi) di creditori “maltrattata”, ovvero anche soltanto “interessata” (c.d. in the money) all’approvazione del concordato.
Nella fattispecie esaminata dal Tribunale di Nocera Inferiore del 20 aprile 2026 n. 20 la proposta di concordato preventivo in continuità era stata omologata ai sensi della prima parte della lett. d), in quanto, da un lato, era stata raggiunta la maggioranza richiesta e, dall’altro, nessuna delle classi chiamata a votare era formata da creditori titolari di diritti di prelazione.
Secondo il Tribunale, la prima condizione alternativa prevista dalla lett. d) ricorre non solo quando “la proposta è approvata dalla maggioranza delle classi di cui almeno una formata da creditori titolari di diritti di prelazione”, ma anche quando manchi del tutto una classe formata da “creditori titolari di diritti di prelazione” (del tutto assenti o non chiamati a votare perché soddisfatti integralmente dalla proposta): in tal caso, deve ritenersi sufficiente per l’omologazione forzosa la sola maggioranza delle classi, senza necessità di transitare nell’alternativa condizione della medesima disposizione legislativa.
L’art. 112 comma 2 lett. d) del CCII non può, infatti, esigere dall’imprenditore il conseguimento del voto favorevole di una classe privilegiata in tutti quei casi in cui, per effetto del combinato disposto con l’art. 109 comma 5 del CCII, la formazione stessa di tale classe votante è preclusa per legge a cagione del pagamento integrale previsto dal piano.
Una interpretazione ispirata alla ratio della norma consente di ritenere come la presenza di una classe privilegiata sia richiesta al fine di assicurare che il piano, per poter essere imposto ai dissenzienti, non scardini le garanzie a tutela del ceto prelatizio e sia sostenuto da creditori di rango superiore.
Se il legislatore ritiene meritevole di omologazione forzosa il concordato in cui la classe privilegiata subisce una falcidia esprimendo il proprio consenso a fronte di un sacrificio, il requisito deve intendersi soddisfatto quando venga offerta al ceto privilegiato la massima tutela possibile, ossia l’integrale soddisfacimento in denaro. In tale ipotesi, il pagamento assorbe e neutralizza al 100% la necessità di una manifestazione formale di voto a tutela del rango.
Per il Tribunale, quindi, nel concordato preventivo in continuità aziendale, ai fini dell’attivazione della ristrutturazione trasversale ex art. 112 comma 2 lett. d) del CCII, la condizione relativa all’approvazione della proposta da parte di almeno una classe formata da creditori titolari di diritti di prelazione (prescritta in caso di conseguimento della maggioranza delle classi) deve intendersi implicitamente integrata e sostituita ogniqualvolta il piano concordatario preveda la soddisfazione integrale dei crediti prelatizi e la conseguente esclusione ex lege dei medesimi dal diritto di voto.
Ai fini dell’approvazione forzosa della proposta di concordato, è sufficiente il consenso di una classe (o più classi) c.d. in the money e, nell’ipotesi di applicazione dell’absolute priority rule sull’intero valore, è sufficiente l’esistenza di almeno una classe consenziente parzialmente soddisfatta.
Non è invece richiesto che tale classe debba qualificarsi anche come “maltrattata” o svantaggiata rispetto all’alternativa liquidatoria.
A conferma di tale assunto, infine, muove anche la circostanza che il legislatore nazionale, nel recepire l’art. 11 della Direttiva Ue 2019/1023, ha optato per l’adozione del criterio della classe meramente “interessata”, omettendo volutamente di richiedere il requisito del “pregiudizio” che la Direttiva lasciava alla discrezionalità degli Stati membri.
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