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Ristrutturazione trasversale col voto favorevole di almeno una classe di creditori

Nessuna meritevolezza, ma rilevano gli atti di frode e le «passività inesistenti»

/ Antonio NICOTRA

Mercoledì, 1 aprile 2026

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L’ art. 112 comma 2 lett. d) del CCII, nella formulazione ante DLgs. 136/2024, stabiliva che “nel concordato in continuità aziendale, se una o più classi sono dissenzienti, il tribunale, su richiesta del debitore ... omologa ... se”, tra le altre condizioni, “la proposta è approvata dalla maggioranza delle classi, purché almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione, oppure, in mancanza, la proposta è approvata da almeno una classe di creditori che sarebbero almeno parzialmente soddisfatti rispettando la graduazione delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione”. Tale norma, in ragione dell’ambiguità dell’espressione “in mancanza”, è stata diversamente interpretata e agganciata talvolta all’approvazione della proposta da parte della “maggioranza delle classi”, altre volte alla presenza tra la maggioranza di classi favorevoli di almeno una classe di “creditori titolari di diritti di prelazioni”.

Nella prima interpretazione, l’omologazione del concordato, oltre che nel caso dell’approvazione della proposta da parte della maggioranza delle classi, è possibile (in mancanza dell’approvazione da parte della maggioranza delle classi) anche se approvata con il voto favorevole di almeno una classe (o anche di una sola classe), purché si tratti della “classe di creditori che sarebbero almeno parzialmente soddisfatti rispettando la graduazione delle cause di legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione”.

Nella seconda interpretazione, invece, l’omologazione del concordato presuppone in ogni caso che la proposta sia approvata dalla maggioranza delle classi, purché almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione, o (in mancanza, appunto, di una classe così formata), da “una classe di creditori che sarebbero almeno parzialmente soddisfatti rispettando la graduazione delle cause di legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione: ferma restando, dunque, la necessità che la maggioranza delle classi abbia espresso voto favorevole”.

Secondo la Corte di Cassazione n. 7663 del 30 marzo 2026, la prima ricostruzione sarebbe preferibile in quanto, a differenza della prima, risulterebbe coerente con l’art. 11 lett. b) della Direttiva Ue 2019/1023, di cui pure costituisce attuazione. Tale interpretazione, peraltro, è stata recepita con le modifiche apportate all’art. 112 comma 2 del CCII dall’art. 26 comma 1 del DLgs. 136/2024 (decreto correttivo-ter).

L’art. 112 comma 2, infatti, nella nuova formulazione, stabilisce che “nel concordato in continuità aziendale, se una o più classi sono dissenzienti il tribunale, su richiesta del debitore ... omologa ... se”, tra l’altro, “d) la proposta è approvata dalla maggioranza delle classi, purché almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione, oppure, in mancanza dell’approvazione a maggioranza delle classi, la proposta è approvata da almeno una classe di creditori ... che sarebbero soddisfatti in tutto o in parte qualora si applicasse l’ordine delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione”.

La norma, per come riformulata, ha optato, confermandone la correttezza, per la soluzione secondo cui la locuzione “in mancanza” si riferisce non alla presenza, tra la “maggioranza delle classi” che ha approvato il concordato, di almeno una classe formata da creditori titolari di diritti di prelazione, ma all’approvazione della proposta da parte della maggioranza delle classi: nel nuovo testo, in verità, l’espressione “in mancanza” è seguita dall’espresso riferimento all’“approvazione a maggioranza delle classi”, per cui l’omologazione, pure in mancanza dell’approvazione da parte della maggioranza delle classi, è senz’altro possibile, purché la proposta sia approvata da almeno una classe di creditori, ove, in aggiunta, sussistano gli ulteriori requisiti previsti dai nn. 1 e 2, ossia, tra l’altro, che si tratti di una classe formata da creditori che “sarebbero soddisfatti in tutto o in parte qualora si applicasse l’ordine delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione”.

La Suprema Corte precisa, infine, che l’art. 112 comma 1 del CCII prevede che il concordato in continuità sia omologato quando “il piano”, oltre a non essere “privo di ragionevoli prospettive di impedire o superare l’insolvenza” (lett. f), sia anche fattibile, vale a dire non manifestamente inidoneo “a raggiungere gli obiettivi prefissati”, cioè “il soddisfacimento dei creditori” così come programmato nel piano previsto dall’art. 84 comma 1 del CCII.

Non è richiesta alcuna meritevolezza soggettiva del debitore che propone il concordato, potendo, invece, rilevare (come emerge dall’art. 106 commi 1 e 2 del CCII) solo che lo stesso:
- abbia compiuto, anche prima dell’ammissione alla procedura, atti “diretti a frodare le ragioni dei creditori”, il cui accertamento, però, nel caso in esame, non emerge, con la dovuta specificità, né dal decreto impugnato né dal ricorso;
- abbia esposto “passività inesistenti”, e non anche, dunque, quando abbia denunciato debiti, come quelli tributari, esistenti ma rimasti inadempiuti.

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