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LAVORO & PREVIDENZA

Deposito presso il CNEL per la contrattazione di prossimità

Il DL 62/2026 convertito contiene modifiche anche alle disposizioni in materia di rinnovi contrattuali

/ Luca MAMONE

Martedì, 30 giugno 2026

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In sede di conversione del DL 62/2026 nella L. 112/2026 sono state introdotte specifiche misure anche in materia di contrattazione di prossimità e di rinnovi contrattuali.

Il nuovo art. 7-bis del DL convertito prevede, in relazione alla contrattazione di prossimità, il deposito dei relativi contratti e delle intese presso il Ministero del lavoro e il CNEL, nonché una procedura ad hoc di comunicazione ai lavoratori e di sottoscrizione di tali intese presso l’Ispettorato del Lavoro, qualora le stesse deroghino in senso peggiorativo a disposizioni di legge e della contrattazione collettiva nazionale.

In via preliminare, si ricorda che la contrattazione collettiva di prossimità è disciplinata dall’art. 8 del DL 138/2011, laddove si riconosce la possibilità alle associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale. ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda, di sottoscrivere, nell’ambito della contrattazione collettiva di livello aziendale o territoriale, intese che:
- deroghino alle disposizioni di legge e della contrattazione collettiva nazionale che disciplinano determinate materie, fermo restando il rispetto della Costituzione, nonché i vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro;
- abbiano efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati a condizione di essere sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario relativo alle predette rappresentanze sindacali.

Si ricorda che le materie su cui le suddette intese possono intervenire anche in deroga alla legge e ai CCNL sono quelle inerenti all’organizzazione del lavoro e della produzione con riferimento agli impianti audiovisivi e alla introduzione di nuove tecnologie, alle mansioni del lavoratore, alla classificazione e inquadramento del personale, ai contratti a termine, ai contratti a orario ridotto, modulato o flessibile, al regime della solidarietà negli appalti e ai casi di ricorso alla somministrazione di lavoro, alla disciplina dell’orario di lavoro e alle modalità di assunzione e disciplina del rapporto di lavoro.

Ciò premesso, l’art. 7-bis del DL 62/2026 convertito stabilisce innanzitutto che i contratti collettivi di lavoro di prossimità e le specifiche intese da essi realizzate sono depositati presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali e presso l’Archivio dei Contratti del CNEL.

Inoltre, si prevede che le intese che derogano in senso peggiorativo a disposizioni di legge e della contrattazione collettiva nazionale:
- siano comunicate ai lavoratori interessati entro 3 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo, con comunicazione scritta anche a mezzo posta elettronica ovvero nelle modalità previste dalle procedure aziendali;
- siano sottoscritte presso l’Ispettorato territoriale del Lavoro competente per territorio se riguardano datori di lavoro che occupano fino a 15 dipendenti.

Sempre in materia di contrattazione collettiva si segnalano alcune modifiche alla disciplina dei rinnovi contrattuali regolata dall’art. 10 del DL 62/2026 convertito.
La norma in questione, lo ricordiamo, ha la finalità di favorire il rinnovo dei CCNL alle rispettive scadenze naturali e di assicurare continuità alla tutela economica dei lavoratori.

Nel dettaglio, con riferimento alla disciplina del rinnovo, si richiede ora alle parti stipulanti, nell’esercizio della propria autonomia contrattuale, di prevedere sia le procedure idonee a garantire regolarità nei rinnovi, sia i criteri di adeguamento da applicare nel periodo temporale intercorrente tra la scadenza di un contratto e la sottoscrizione del nuovo, assumendo a riferimento la data di scadenza naturale del contratto previgente.

Inoltre, nell’ipotesi di mancato rinnovo dei contratti collettivi entro i primi 12 mesi successivi alla naturale scadenza, si richiede che le retribuzioni siano adeguate, a titolo di anticipazione forfetaria dell’incremento retributivo, alla variazione dell’indicatore dei prezzi al consumo al netto dei prodotti energetici importati (IPCA-NEI), nella misura pari al 50% della stessa, anziché al 30% come da disposizione previgente alla legge di conversione, fatte salve eventuali diverse pattuizioni contrattuali.

La misura dell’adeguamento dovrà essere determinata dalla contrattazione collettiva sulla base di indicatori economici settoriali e non potrà comunque superare il citato valore del 50% con riferimento ai settori caratterizzati da elevata stagionalità e variabilità dei ricavi ai sensi dell’elenco di cui al DPR 1525/63, ovvero ai settori cui appartengono i soggetti erogatori di prestazioni sanitarie e sociosanitarie per conto e a carico del Servizio sanitario nazionale, individuati con un apposito decreto ministeriale da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della L. 112/2026, di conversione del DL.

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