Illegittima l’esclusione del vincolo paesaggistico per la realizzazione di impianti di TLC
La Consulta, con la sentenza n. 121, depositata ieri, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 54-bis del DLgs. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche), nella parte in cui stabilisce che – nei casi di installazione delle infrastrutture di cui agli artt. 44, 45, 46, 47 e 49 dello stesso DLgs. 259/2003 e di realizzazione di iniziative finalizzate a potenziare le infrastrutture e a garantire il funzionamento delle reti e l’operatività e continuità dei servizi di telecomunicazione – non si applica il vincolo paesaggistico di cui all’art. 142 comma 1 lett. h) del DLgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).
Per giungere alla suddetta conclusione, la Corte Costituzionale ha innanzitutto esaminato i contenuti del censurato art. 54-bis del DLgs. 259/2003, il quale:
- nella prima parte (ritenuta conforme al dettato costituzionale) stabilisce che, per la realizzazione di infrastrutture di telecomunicazione ad alta velocità nelle zone gravate da usi civici, non è necessaria l’autorizzazione al mutamento di destinazione d’uso, di cui all’art. 12 comma 2 della L. 1766/1927;
- nella seconda parte stabilisce che, nei casi di installazione delle infrastrutture di cui agli artt. 44, 45, 46, 47 e 49 dello stesso DLgs. 259/2003 e di realizzazione di iniziative finalizzate a potenziare le infrastrutture e garantire l’operatività e continuità dei servizi di telecomunicazione, non si applica il vincolo paesaggistico di cui all’art. 142 comma 1 lett. h) del DLgs. 42/2004.
La Consulta ha osservato che quest’ultima prescrizione riflette l’indiscriminata e automatica valutazione di prevalenza dell’interesse alla diffusione delle reti di telecomunicazione rispetto alle esigenze ambientali e paesaggistiche connesse alla presenza degli usi civici, compiuta dal legislatore in violazione dell’art. 9 Cost.; pertanto, deve ritenersi illegittima.
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