In Gazzetta Ufficiale la legge sulla lotta alla falsa beneficenza
Sulla Gazzetta Ufficiale di ieri è stata pubblicata la legge 19 giugno 2026 n. 120, recante “Disposizioni in materia di destinazione di proventi derivanti dalla vendita di prodotti”.
Il provvedimento è volto ad assicurare al consumatore una maggiore trasparenza rispetto alle pratiche commerciali poste in essere da produttori e professionisti in relazione alla promozione, vendita o fornitura di prodotti i cui proventi siano in parte destinati a soggetti operanti nel settore della beneficenza. In particolare, l’art. 1 della L. 120/2026 stabilisce che gli obblighi di pubblicità e informazione di cui ai successivi articoli operano nei confronti di produttori e professionisti in relazione alla vendita o alla fornitura ai consumatori di prodotti i cui proventi siano in parte destinati a:
- taluno dei soggetti indicati agli artt. 10 comma 1 lett. g), i), l) e l-quater) e 100 comma 2 lett. a), b), f), g), h), m), m-bis), n), o) e o-bis) del TUIR, all’art. 14 comma 1 del DL 35/2005 e all’art. 82 comma 1 del DLgs. 117/2017;
- ovvero a soggetti costituiti, stabiliti o comunque operanti all’estero che svolgano attività aventi caratteristiche o finalità analoghe a quelle indicate nelle citate disposizioni.
Sono, invece, escluse dal perimetro applicativo della L. 120/2026 la promozione, la vendita o la fornitura di prodotti ai consumatori da parte degli enti non commerciali che non siano partecipati, direttamente o indirettamente, dai produttori o professionisti di cui sopra.
L’art. 2 individua gli obblighi informativi (e le relative modalità di adempimento) cui i produttori e i professionisti (nonché, i soggetti che svolgono attività di pubblicità del prodotto nella forma tradizionale, ovvero in quella di influencer marketing) sono tenuti nei confronti dei consumatori, al fine di renderli edotti circa la destinazione dei proventi della vendita; mentre l’art. 3 pone a carico di produttori e professionisti obblighi di comunicazione, preventiva e successiva alla vendita, verso l’Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato. All’AGCOM spettano i poteri sanzionatori di cui all’art. 4 per il caso di violazione degli obblighi prescritti dalla legge.
La L. 120/2026, in vigore dal prossimo 21 luglio, non si applica alle vendite già in corso in tale data.
Vietate le riproduzioni ed estrazioni ai sensi dell’art. 70-quater della L. 633/1941