Segnalazione «a sofferenza» alla Centrale Rischi non cancellabile in via cautelare
Resta ammissibile l’inibizione per il futuro della segnalazione
Il Tribunale di Piacenza del 21 maggio 2026 ha affrontato il tema relativo ai limiti di applicazione delle misure cautelari aventi a oggetto la segnalazione “a sofferenza” alla Centrale Rischi durante fase della domanda di concordato “in bianco” ex art. 44 del DLgs. 14/2019.
Le misure cautelari svolgono la funzione di “zona coperta” per consentire scelte ordinate e non destabilizzate dai rapporti (anche bancari) necessari alla continuità.
Tuttavia, tali misure incontrano un limite ontologico, in quanto non possono imporre la prosecuzione del rapporto a condizioni nuove, neutralizzare l’inadempimento corrente, né produrre effetti irreversibili o anticipare risultati non conseguibili nello strumento “di sbocco”.
La cautela non può trasformarsi in un intervento conformativo del contenuto dei rapporti, né in un provvedimento satisfattivo, dovendo restare ancorata alla sola esigenza di preservare, per un tempo delimitato, la tenuta del patrimonio e la praticabilità del tentativo di regolazione della crisi adombrato.
Muovendo da tali presupposti, il Tribunale ha osservato come, ai fini della richiesta di misura cautelare volta a inibire l’escussione delle garanzie pubbliche MCC/SACE, in questa fase iniziale, il fumus boni iuris consiste nella plausibilità del percorso di regolazione e nella strumentalità della misura rispetto al suo buon esito.
Quest’ultimo aspetto si verifica quando l’escussione delle garanzie pubbliche, incidendo sull’assetto del passivo e introducendo nuovi soggetti e dinamiche negoziali, può alterare la stabilità delle trattative in una fase in cui deve essere costruita la soluzione concordataria, riducendo i margini di composizione e compromettendo le condizioni di accesso alla finanza necessaria al piano.
L’evento escussivo, infatti, non si esaurisce in un mero aggravamento quantitativo del passivo, ma è idoneo a incidere sulla fisionomia del concorso e sulla sostenibilità del percorso di regolazione nel tempo della riserva, con effetti potenzialmente non reversibili.
Quanto al periculum in mora, potrebbe sussistere il rischio che, nel tempo necessario al completamento del percorso prenotativo, si produca un aggravamento del dissesto o una compromissione della capacità produttiva/negoziale dell’imprenditore, tale da rendere inutiliter data la futura proposta.
L’escussione immediata delle garanzie pubbliche è potenzialmente idonea a compromettere hic et nunc la praticabilità del percorso, alterando l’assetto del passivo e le risorse funzionali alla proposta, con l’ulteriore rischio di non riuscire a mantenere i fattori produttivi correnti.
Il debitore si troverebbe costretto a considerare nel proprio piano il diverso e maggiore “super-privilegio” di MCC e SACE con la conseguente necessità di appostare liquidità per l’intero credito vantato, quantomeno come fondo rischi e accantonamento, e costringendo così il debitore a destinare la finanza necessaria all’accordo proposto alle banche “chirografarie”.
Il Tribunale, inoltre, precisa come, in caso di richiesta di misura cautelare volta a inibire le segnalazioni “a sofferenza” in Centrale Rischi e alla CRIF, il fumus boni iuris sussiste laddove la segnalazione sia illegittima o incompatibile con la funzione del procedimento, mentre il periculum in mora ove vi sia un pregiudizio ulteriore e qualificato, idoneo a incidere sulla possibilità di mantenere linee di credito, reperire nuova finanza o proseguire nella predisposizione del piano.
Diversamente, la richiesta volta alla cancellazione della segnalazione già effettuata, a differenza della misura inibitoria per il futuro, incide su un fatto già perfezionatosi e tende a neutralizzarne integralmente gli effetti.
Una simile misura presenta, pertanto, un contenuto anticipatorio e sostanzialmente satisfattivo, in quanto presuppone una valutazione, definitiva, sulla legittimità della segnalazione, valutazione che eccede i limiti della cognizione sommaria propria del presente segmento procedimentale.
La richiesta, in tal caso, non tende a “conservare”, ma a “rimuovere” un effetto già prodotto, con evidente frizione rispetto al canone di strumentalità, con effetti non reversibili nel circuito del credito.
Rimossa l’informazione, infatti, il sistema mal si presta a essere riportato allo status quo ante con gli stessi effetti e tale conseguenza non è neutralizzabile mediante il mero decorso della fase prenotativa.
La tutela interinale può legittimamente atteggiarsi a misura di “contenimento” degli effetti pregiudizievoli, ma non può implicare una delibazione, nella sostanza definitiva, sulla legittimità dell’atto segnaletico.
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