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Riproposizione della domanda di concordato ammissibile con riserva

Va verificato in concreto se il comportamento processuale del debitore ha generato un utilizzo abusivo degli strumenti di regolamentazione della crisi

/ Antonio NICOTRA

Lunedì, 8 settembre 2025

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Secondo il Tribunale di Torre Annunziata del 12 giugno 2025, è ammissibile la riproposizione di una domanda di concordato c.d. in bianco all’esito della rinuncia ad una precedente domanda, previa verifica dell’insussistenza di un abusivo utilizzo degli strumenti di regolamentazione della crisi da parte del debitore.

Il Codice delle crisi (DLgs. 14/2019), diversamente dalla legge fallimentare (RD 267/42), non contempla un divieto espresso di presentazione di una nuova domanda di concordato in bianco all’esito della mancata ammissione di una precedente istanza, anche se per analoga procedura.

Solo all’art. 161 comma 9 del RD 267/42 è, infatti, sancita l’inammissibilità della domanda c.d. prenotativa di concordato “quando il debitore, nei due anni precedenti, ha presentato altra domanda [in bianco] alla quale non abbia fatto seguito l’ammissione alla procedura”.

Stante il silenzio del Codice della crisi, quindi, in applicazione del principio generale “ubi lex volui dixit, ubi noluit tacuit”, la riproposizione di una domanda ex artt. 40 e 44 del DLgs. 14/2019, secondo il tribunale, deve ritenersi ammissibile senza limiti temporali, purché ciò non si traduca in un abuso dello strumento concordatario (Trib. Brescia 1° febbraio 2024).

In senso contrario, tuttavia, si registra una parte della giurisprudenza di merito, secondo la quale sarebbe inammissibile la domanda di accesso ad un concordato preventivo che sia stata riunita ad una analoga precedente istanza, del medesimo debitore, che era confluita in un procedimento unitario avviato in forza di una domanda di apertura della liquidazione giudiziale avanzata da un creditore, anteriormente della decisione finale sulla istanza di concordato.

Secondo tale indirizzo, l’eventuale possibilità per il debitore di proporre nuove domande, eventualmente previa rinuncia di quelle precedenti inammissibili, con un effetto preclusivo, ex art. 7 comma 2 del DLgs. 14/2019, rispetto all’istanza di liquidazione, determinerebbe la lesione della ratio sottesa al sistema delineato dal DLgs. 14/2019, impedendo la possibilità di arrivare ad una pronuncia liquidatoria (Trib. Lucca 19 ottobre 2023).

Questo indirizzo, tuttavia, secondo il Tribunale di Torre Annunziata, non esprime un principio assoluto, né sancisce inderogabilmente l’inammissibilità della nuova domanda, ancorandone l’applicazione a specifiche ipotesi (come quella in cui ai rilievi giudiziali sulla ammissibilità della precedente istanza non abbia fatto seguito alcuna necessaria integrazione del piano o della produzione documentale) che rappresentano tipici abusi del diritto e del processo.

Valutazione della condotta del debitore in concreto

Accolta la soluzione per la quale la riproposizione di una seconda domanda di concordato può, in astratto, considerarsi ammissibile, deve, quindi, verificarsi in concreto se il comportamento processuale del debitore possa o meno aver generato un utilizzo abusivo degli strumenti di regolamentazione della crisi.

Alla luce delle pregresse considerazioni, secondo il Tribunale, pur essendo possibile che la ripresentazione della domanda di concordato, ove ammessa “sine die” e all’infinito, si presti ad una sostanziale ed ingiustificata paralisi delle richieste liquidatorie e del relativo scrutinio, è altrettanto possibile ritenere che, quando il debitore ha ripresentato la domanda per un numero di volte comunque contenuto e limitato, non possa configurarsi un contegno processuale abusivo. Quest’ultimo può dirsi esistente solo ove assunto in modo continuativo, reiterato e con ripetizione smisurata.

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