Destocking soggetto a IVA con aliquota propria dei beni
Il regime discende dalla qualificazione dell’operazione come compravendita
In tema di strumenti finanziari a disposizione delle aziende, quest’anno il legislatore ha voluto imprimere un mutamento di prospettiva con la riforma degli artt. 7 e seguenti della legge sulla cartolarizzazione (L. 130/1999), promossa dall’art. 8 della legge annuale sulle PMI (L. 11 marzo 2026 n. 34).
È stato così introdotto il cosiddetto “destocking” di magazzino o “inventory finance” che consente alle imprese di ottenere liquidità, monetizzando le proprie giacenze. Più propriamente, si tratta di una operazione di cartolarizzazione, già ammessa per i beni immobili e per i beni mobili registrati, che adesso è consentita anche per i beni mobili materiali non registrati (cioè scorte di materie prime e semilavorati, magazzino di prodotti finiti).
Il cambio di passo di cui si diceva consiste proprio nell’ottenere nuove risorse finanziarie mediante un’operazione di cartolarizzazione che ha ad oggetto non più crediti, ma proprio quei beni che, una volta trasformati e venduti, determinano l’insorgenza dei crediti stessi. Utilizzando un lessico spesso proprio dell’IVA, lo smobilizzo avviene dunque “a monte” piuttosto che “a valle” del ciclo economico/finanziario, con indubbi vantaggi per l’imprenditoria che può quindi ricorrere agli strumenti di cui alla L. 130/1999 in più fasi della catena del valore.
Gli attori coinvolti nell’operazione sono l’azienda detentrice del magazzino (o originator), una società veicolo (cosiddetta Special Purpose Vehicle o SPV) e le banche e gli altri investitori.
In sintesi, le norme propongono due differenti tipologie di destocking.
Secondo le modalità prescritte dall’art. 7 comma 1 lett. a) della L. 130/1999, l’azienda individua alcuni beni, avviando una segregazione patrimoniale; la SPV, in considerazione del valore dei beni segregati, eroga il finanziamento, la cui provvista proviene a sua volta dalle banche. La vendita dei beni da parte dell’azienda le consentirà il rimborso dei capitali ottenuti dalla SPV che li retrocederà alle banche. In questo schema, che sostanzialmente rientra tra le cartolarizzazioni sintetiche (denominate anche special lending), i beni restano nella proprietà e disponibilità dell’originator.
Diversamente, secondo le modalità previste dagli artt. 7 comma 1 lett. b-bis) e 7.2 della L. 130/1999, l’azienda cede beni mobili materiali alla SPV (che ne acquisisce la proprietà), ricevendone contropartita in denaro. La successiva vendita di detti beni da parte della SPV permette il rientro dei capitali che la SPV stessa, a sua volta, restituirà alle banche, le quali avevano fornito l’originaria provvista.
L’identificazione del trattamento IVA delle operazioni appena descritte è questione complessa anche considerato che, nella pratica, vi sono modelli meno netti di quelli appena descritti, come pure è previsto, quale variante, il meccanismo cosiddetto revolving per cui i beni identificati nella fase iniziale, man mano che sono definitivamente ceduti, vengono rimpiazzati da ulteriori quantità.
Un contributo interpretativo proviene dall’interrogazione parlamentare 5-05627 del 15 luglio 2026, mediante la quale si è chiesto di conoscere se le operazioni di destocking “effettuate nell’ambito delle operazioni di cartolarizzazione dei crediti di cui agli articoli 7 e seguenti della legge n. 130 del 1999” ricadano nel regime di esenzione IVA previsto, tra l’altro, tra le operazioni di finanziamento, concessione e negoziazione dei crediti, le operazioni relative a crediti, gli altri strumenti finanziari, etc. di cui all’art. 10 comma 1 n. 1) del DPR 633/72.
In base alle risultanze ottenute dall’Amministrazione finanziaria, è stato fatto presente che il regime IVA dovrà essere valutato caso per caso, avendo riguardo alla natura oggettiva dell’operazione e a ciò che costituisce la res del procedimento di smobilizzo del magazzino.
Qualora il destocking “si sostanzi nella cessione di beni mobili”, si applicherà l’IVA con l’aliquota propria dei beni ceduti; nel caso in cui, invece, esso comporti la cessione di beni immobili, potrà essere applicabile il regime di esenzione o il regime di imponibilità obbligatoria o opzionale, secondo le previsioni dell’art. 10 nn. 8-bis e 8-ter del DPR 633/72
In ultimo, per i crediti e le attività finanziarie, è possibile beneficiare dell’esenzione IVA al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 10 comma 1 n. 1) del DPR 633/72.
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