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ECONOMIA & SOCIETÀ

Liquidazione individuale senza termine per l’erede che ha accettato con beneficio

La decadenza ex art. 505 c.c. si applica solo alla liquidazione concorsuale

/ Carmela NOVELLA

Venerdì, 7 agosto 2026

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Se l’eredità è accettata con beneficio di inventario, la liquidazione delle attività a favore dei creditori e dei legatari del defunto può avvenire in tre diverse modalità.

Ai sensi dell’art. 495 c.c., l’erede può scegliere di pagare i creditori e i legatari man mano che si presentano (c.d. liquidazione individuale): in tal caso, cioè, vale la regola prior in tempore potior in iure, salva la presenza di cause legittime di prelazione.

La procedura alternativa di liquidazione concorsuale – nella quale, invece, in ossequio al principio della par condicio creditorum, i pagamenti da parte dell’erede accettante possono essere eseguiti solo dopo che i crediti siano stati graduati e lo stato di graduazione sia divenuto definitivo – può essere innescata: per scelta dell’erede (art. 503 c.c.); ovvero per effetto dell’opposizione alla liquidazione individuale notificata dai creditori.

L’erede che ha accettato con beneficio di inventario può, infine, optare per il rilascio dei beni ereditari a favore dei creditori e dei legatari ai sensi degli artt. 507 e ss. c.c.

Nell’ordinanza n. 24491, pubblicata il 5 agosto 2026, la Cassazione si è occupata di stabilire se nell’ipotesi di avvio della procedura di liquidazione individuale ex art. 495 c.c., non seguita da alcun atto di opposizione da parte dei creditori del defunto, possa trovare applicazione, a scapito dell’erede, la causa di decadenza dal beneficio di inventario desumibile dalla lettura sinottica degli artt. 500 e 505 c.c. La prima norma stabilisce che “l’autorità giudiziaria, su istanza di alcuno dei creditori o legatari, può assegnare un termine all’erede per liquidare le attività ereditarie e per formare lo stato di graduazione”. Il primo periodo del comma 1 dell’art. 505 c.c. prevede, poi, che se l’erede, in caso di opposizione, non osserva le norme stabilite dall’art. 498 c.c. o non compie la liquidazione o lo stato di graduazione nel termine stabilito dall’art. 500 c.c. sopra citato, decada dal beneficio d’inventario.

Nella concreta fattispecie esaminata dalla Suprema Corte, il termine ex art. 500 c.c. era stato fissato dal Tribunale a carico del creditore accettante con beneficio di inventario pur avendo questi avviato la liquidazione individuale di creditori e legatari del de cuius, non seguita dall’attivazione della procedura concorsuale per mancanza di opposizione. A ciò aveva fatto seguito l’emanazione di un’ordinanza recante la dichiarazione di decadenza dal beneficio per inosservanza del termine. L’erede rimasto soccombente nel giudizio di reclamo promosso avverso il suddetto provvedimento aveva, quindi, proposto ricorso per Cassazione, lamentando l’inapplicabilità degli artt. 500 e 505 c.c. in ipotesi di procedura di liquidazione individuale ex art. 495 c.c.

I giudici di legittimità, riconoscendo espressamente il carattere di novità della questione, l’hanno risolta nel senso della fondatezza delle censure sviluppate dal ricorrente. Gli argomenti chiamati a sorreggere la tesi secondo cui l’assegnazione del termine ex art. 500 c.c. non può trovare spazio nella liquidazione individuale sono molteplici.
In primo luogo, l’ordinanza n. 24491/2026 guarda alla collocazione della norma in discorso, inserita (non a caso) subito dopo gli artt. 498 e 499 c.c. dedicati alla procedura di liquidazione concorsuale.

Viene, poi, in rilievo una (più significativa) riflessione incentrata sul diverso ruolo assegnato all’erede nella procedura di liquidazione concorsuale, ovvero in quella di liquidazione individuale: nel primo caso, l’erede ha ben chiaro quali siano i crediti, in forza delle dichiarazioni presentate da creditori e legatari entro il termine di cui all’art. 495 c.c. e dell’avvenuta formazione dello stato di graduazione; nel secondo, invece, il pagamento da parte dell’erede accettante con beneficio d’inventario avviene “man mano che i creditori e legatari si fanno avanti”, senza che il legislatore abbia previsto a loro carico alcun termine per richiedere l’adempimento di quanto a essi dovuto.

In questa prospettiva - osserva la Corte – “l’assegnazione all’erede beneficiato di un termine per la liquidazione delle attività rischierebbe di trasformare la liquidazione individuale in liquidazione concorsuale al di fuori delle ipotesi legalmente previste, ponendo fuori gioco i creditori che essendosi, in buona fede, fatti avanti solo in un momento successivo, potrebbero vedere compromessa la possibilità di ricevere quanto dovuto in ragione della liquidazione già avvenuta (entro il termine illegittimamente assegnato all’erede)”, in spregio al principio prior in tempore potior in iure che, come già chiarito, governa la liquidazione individuale.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, la Cassazione ha conclusivamente affermato che “in tema di eredità accettata con il beneficio di inventario, il termine di cui all’art. 500 c.c. si applica esclusivamente alla procedura di liquidazione concorsuale, cosicché, ove emerga che l’erede abbia optato per la liquidazione individuale e avverso quest’ultima non siano state proposte opposizioni, l’assegnazione di un termine siffatto è da reputarsi, nei suoi confronti, tamquam non esset e l’inosservanza di esso non può, in alcun modo, comportare la decadenza dal beneficio di inventario”.

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