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Riclassificazione di beni smontati in prodotti finiti anche per operazioni distinte

Incertezze e nuove regole interpretative per il Tribunale Ue

/ Ettore SBANDI

Giovedì, 8 ottobre 2026

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Con una sentenza dagli effetti dirompenti, il Tribunale dell’Unione europa, nella causa T-529/25, riscrive le regole di classificazione delle merci, con impatti diretti non solo sul caso concreto, ma in generale sui modelli operativi dell’intera industria dell’assemblaggio. Per il Tribunale – a dire il vero superando orientamenti precedenti della Corte di Ue e, forse, forzando la reale portata delle regole di interpretazione della nomenclatura combinata – la regola 2A, ossia la regola che impone di dichiarare come prodotti finiti anche i beni smontati e in parti, purché esse rechino le caratteristiche essenziali dei prodotti finiti, si applica anche a operazioni distinte e frazionate nello spazio e nel tempo.

Il caso specifico atteneva all’importazione di parti di biciclette, dichiarate come tali, che la Dogana belga aveva riclassificato come prodotti finiti, ancorché smontati e non completi, sebbene dette parti fossero state distintamente importate, anche da diversi fornitori. L’effetto di tale riclassificazione, suggerita anche dalla presenza di un forte dazio antidumping, è stata dunque una contestazione di maggiori diritti, tema sul quale si è discusso ampiamente in molti Stati membri, compresa l’Italia.

L’Avvocato generale aveva presentato la causa secondo un principio di civiltà e certezza del diritto che era parso, ai primi commenti, ineccepibile: se le parti sono presentate insieme, può o meno essere applicata la regola 2 A; se la parti sono presentate disgiuntamente, anche a distanza di mesi o settimane, si applica la regola 1, quella ordinaria, per cui i beni sono classificati per ciò che sono e appaiono al momento della presentazione della dichiarazione doganale di importazione (nel caso di specie: un cerchio, un manubrio, un freno, un telaio, ecc.). Ovviamente, quanto precede vale nella misura in cui non siano in discussione forme di abuso, o peggio, frode, per cui, pur nell’esattezza della classificazione, le operazioni possono essere riqualificate.

Questo approccio non è stato sposato dal Tribunale che, è vero, rimanda agli elementi del caso specifico e, forse, vede il suo giudizio inquinato da fenomeni di costruzione dei flussi in concreto e dall’esigenza di una tutela erariale che si direbbe aprioristica, e conclude in senso contrario: la simultaneità delle operazioni di import, corollario delle caratteristiche essenziali di un bene ed elemento costante nella giurisprudenza della Corte Ue (cause C-183/73, C-35/93, e, a suo modo, anche C-107/22, oltre che C-99/04, neppure citata dalla decisione), si dissolve in favore di un principio sostanzialistico, forse, ma che appare non propriamente garante delle migliori esigenze di certezza del diritto.

Per il Tribunale, in definitiva, la regola 2 lett. a) delle regole per l’interpretazione della nomenclatura combinata deve essere interpretata nel senso che i componenti di una bicicletta elettrica che sono destinati, dopo l’immissione in libera pratica, a essere assemblati in una bicicletta elettrica, che sono fatturati da due fornitori diversi e trasportati in container separati, che sono dichiarati ai fini della loro immissione in libera pratica presso lo stesso ufficio doganale dal medesimo denunciante, in nome e per conto del medesimo destinatario, con dichiarazioni di immissione in libera pratica distinte scaglionate nel tempo, nel corso di un periodo che si estende su più mesi e che, al momento della loro immissione sono di proprietà del destinatario, devono essere considerati biciclette elettriche presentate smontate o non montate, ai sensi di tale regola, e rientrano quindi in una stessa voce doganale, a condizione che da fattori oggettivi risulti che tali componenti costituiscono un insieme e comprendono tutti gli elementi essenziali di tali biciclette elettriche.

Tra gli innumerevoli problemi che questa sentenza pone se ne evidenziano tre.
Il primo è dichiarativo e pratico: questo accertamento o principio è applicabile solo a posteriori, mentre non è applicabile in fase dichiarativa, salvo immaginare che, all’atto dell’arrivo, oggi, di un componente (può essere un freno come qualunque altro elemento), questo debba essere dichiarato come altro (una biciletta o qualunque altro prodotto finito).

Il secondo è di certezza: per l’industria dell’assemblaggio, aumentano infatti le complessità dichiarative dei beni acquistati non solo da un fornitore, smontati in tutto o in parte (es. c.d. CKD o SKD), ma anche da più fornitori, in diversi modi e in diverso tempo. La regola 2 A così applicata non fa che aumentare i dubbi di classificazione e le complessità gestionali con le quali, comunque, oggi occorre misurarsi.

Il terzo, ma solo come corollario, è il tema dell’origine: ciò che appariva made in Italy, per esempio, in quanto prodotto con un cambio di voce tariffaria (da parte a prodotto finito), oggi non è più tale, ragione per cui possono cambiare i modelli e i flussi, anche daziari, che insistono sui beni.

Per alcuni, sarebbe interessante comprendere se, ai sensi del Trattato sul funzionamento dell’Ue, il caso potesse essere portato all’attenzione della superiore Corte di Giustizia, proprio in ragione del suo carattere tanto innovativo della precedente lettura, quanto – si ritiene – non esattamente centrato sui principi di diritto che governano la classificazione delle merci.

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