Gli eventi successivi modificano la valutazione dei titoli in bilancio
Secondo l’OIC, se i titoli sono ceduti a un prezzo inferiore al valore di bilancio, non si applica la deroga
Nei bilanci relativi all’esercizio 2009, i titoli e le partecipazioni iscritti nell’attivo circolante possono essere valutati al minore tra costo e valore di mercato, secondo il criterio “ordinario” previsto dall’art. 2426 del Codice Civile, oppure in base al regime derogatorio introdotto dall’art. 15 del Decreto Legge 185/2008 (decreto anti-crisi).
La possibilità di applicare la deroga deve essere vagliata attentamente, sia in relazione alle variazioni del valore di mercato dei titoli intervenute nel corso del 2009 rispetto ai valori registrati nel 2008, sia alla luce dei fatti che intervengono dopo la chiusura dell’esercizio. Questo si comprende analizzando la ratio della disposizione in esame e le condizioni poste dal legislatore ai fini dell’applicazione
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