Rebus plusvalenza per gli immobili acquistati nel 2010 dai professionisti
La mancata proroga delle norme sulla deducibilità degli ammortamenti complica il regime di tassazione delle plusvalenze
Per gli immobili strumentali acquistati dai titolari di redditi di lavoro autonomo a partire dal 1° gennaio 2010 non trovano più applicazione le norme introdotte dalla Finanziaria 2007 che consentivano la deducibilità dei relativi ammortamenti. Analoga preclusione vale per la deducibilità dei canoni di leasing relativamente ai contratti stipulati a partire dalla stessa data.
Un professionista che oggi intende acquistare l’immobile da destinare all’attività professionale si trova quindi di fronte ad un quadro normativo che appare fortemente penalizzante, al limite dell’irrazionale.
Resta infatti in vigore la previsione dell’art. 54 comma 1-bis del TUIR in base alla quale le plusvalenze derivanti dalla cessione di beni strumentali, ivi compresi gli immobili, concorrono a ...