Per la sospensione dell’Iva non serve la materiale introduzione nel deposito
La Provinciale di Torino ha stabilito che anche la consegna delle merci al depositario non implica un’irregolarità
Secondo la Commissione tributaria provinciale di Torino (sentenza n. 06/1/10 del 5 gennaio 2010), ai fini della sospensione d’imposta prevista dall’art. 50-bis del DL 331/1993, non è indispensabile la materiale introduzione dei beni nel deposito IVA.
Nel caso di specie, l’Agenzia delle Dogane, rettificando la dichiarazione d’importazione, ha preteso il pagamento dell’IVA non assolta sulla merce di provenienza extracomunitaria, in quanto non introdotta nel deposito. Le irregolarità riscontrate, benché commesse dal titolare del deposito, sono state contestate all’importatore in considerazione del vincolo di solidarietà che caratterizza l’obbligo impositivo.
Secondo il consolidato orientamento dell’Amministrazione finanziaria, il deposito IVA non è ...
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