Validi i patti parasociali «a tempo indeterminato»
La Cassazione lo ha stabilito per quelli contratti prima della riforma. Alle parti spetta però il diritto di recesso
I patti parasociali ai quali si applica la disciplina anteriore a quella dettata dalla riforma del diritto societario sono validi anche se contratti senza indicare alcun limite di tempo predeterminato.
A stabilirlo è la sentenza n. 6898 del 22 marzo 2010 della Corte di Cassazione in relazione a un “sindacato di voto”, ovvero a un patto parasociale avente ad oggetto l’espressione del voto nell’assemblea di una società.
Gli artt. 2341-bis e ter del codice civile, come inseriti dal DLgs. 6/2003 di riforma del diritto societario, disegnano un’espressa disciplina in materia di patti parasociali.
In particolare, per quanto interessa ai fini in esame, si è stabilito che i patti, in qualunque forma stipulati, che, al fine di stabilizzare gli assetti proprietari o il governo ...