Al giudice tributario le liti sulle rateazioni delle imposte
Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 7612 del 30 marzo 2010, hanno negato la giurisdizione del giudice amministrativo
Le liti relative al diniego di rateazione delle somme iscritte a ruolo opposto da Equitalia rientrano nella giurisdizione tributaria, siccome questa concerne le cause concernenti “tributi di ogni genere e specie comunque denominati”.
Pertanto, le Sezioni Unite, con la sentenza del 30 marzo 2010 n. 7612, investite della questione a seguito di regolamento di giurisdizione proposto dall’Agente della Riscossione, hanno dichiarato la giurisdizione delle Commissioni tributarie sul punto.
Il principio enunciato dai giudici è chiaro e, per fortuna, sintetico: la controversia sulla rateazione spetta al giudice tributario e non al giudice amministrativo, stante la chiara formulazione dell’art. 2 del DLgs. 546/92, e a nulla rileva che la dilazione delle somme possa essere concessa
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