A quanto ammontano le perdite riportabili?
Per i soggetti IRES, nel calcolo assumono particolare rilevanza i proventi esenti
Ai sensi del primo periodo del comma 1 dell’art. 84 del TUIR, la perdita fiscale utilizzabile in compensazione è “determinata con le stesse norme valevoli per la determinazione del reddito”.
L’art. 84 co. 1 del TUIR stabilisce tuttavia che:
- la perdita deve essere diminuita dei proventi esenti dall’imposta diversi da quelli di cui all’art. 87, per la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti ai sensi dell’art. 109 co. 5 del TUIR (pro rata di deducibilità delle spese generali);
- l’eccedenza di cui al punto precedente può tuttavia tornare ad essere computata in diminuzione del reddito complessivo in misura tale che l’imposta corrispondente al reddito imponibile risulti compensata da eventuali crediti di imposta,
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