No alla ritenuta ridotta se il beneficiario svizzero è esente da imposta
Secondo i Giudici di Pescara, in questo caso non è applicabile la ritenuta convenzionale sulle royalties erogate dall’Italia
Per applicare la ritenuta in misura ridotta del 5% sulle royalties versate ad una società svizzera, è necessario che quest’ultima sia soggetta a tassazione e non che costituisca un soggetto esente dalle imposte elvetiche. È questa l’impostazione che si rinviene dalla sentenza della Commissione provinciale di Pescara del 26 marzo 2010 n. 555.
Le royalties erogate a soggetti non residenti sono, generalmente, assoggettate a ritenuta a titolo d’imposta del 30% (art. 25, comma 4 del DPR 600/73), su una base imponibile che dipende dal titolo a fronte del quale il compenso è stato erogato.
La ritenuta può essere ridotta beneficiando delle norme pattizie contenute nelle Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, e risulta del tutto esclusa nell’ambito delle royalties ...
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